L’onere della prova dell’erogazione della somma data a mutuo è assolto dall’istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell’atto dall’istituto notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all’azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell’obbligazione restitutoria.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. Didone – Rel. Ferro, con l’ordinanza n. 28526 del 06.11.2019.
Una banca ha impugnato un decreto col quale il Tribunale aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo di una società fallita, relativa alla domanda di ammissione in via ipotecaria del proprio credito da residuo del mutuo concesso alla società. Secondo il giudice di prime cure, era mancante la prova dell’accredito sul conto corrente della fallita, non essendo sufficiente la contabile di erogazione della somma in quanto andava integrata con “l’idoneo estratto del conto corrente”.
La Corte di Cassazione, investita della questione dall’istituto di credito che ha presentato un ricorso sulla base di quattro motivi, ha ribaltato la decisione del Tribunale, cassando il provvedimento impugnato.
Riprendendo un principio già affermato in precedenti pronunce (Cass. 10507/2019, 9389/2016), la Suprema Corte ha ribadito che l’onere della prova dell’erogazione della somma data a mutuo è assolto dall’istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell’atto dall’istituto notarile di erogazione e quietanza. Nel caso di specie, la quietanza di erogazione del mutuo, poiché coordinata con il contratto stesso e racchiusa in una contabile che ne attestava lo svincolo, il tutto per atto notarile, integra un compendio probatorio che va apprezzato non per la sola quietanza, ma anche per la portata della contabile e degli estratti notarili riproduttivi dell’operazione contabilizzata.
Se vi è stata la traditio della somma di denaro, tanto che i mutuatari ne hanno dato quietanza, come nelle vicende regolate dai precedenti, si può affermare che “i mutuatari erano obbligati a restituire la somma mutuata, secondo il piano di ammortamento, con decorrenza dalla data del versamento da parte della banca della somma data a mutuo” (Cass. 9389/2016).
I giudici di legittimità hanno affermato che “in presenza del titolo costituito dal contratto di mutuo e degli atti di erogazione del credito debitamente quietanzati, la reiezione della domanda di credito motivata sull’omessa produzione degli estratti del conto corrente – titolo non integrante la ragione della pretesa concorsuale, invece basata sul mutuo vero e proprio – costituisce violazione del principio dell’onere della prova; per esso, una volta che la banca creditrice abbia dimostrato il titolo (contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico) e l’effettiva erogazione del denaro (atto di erogazione e quietanza anch’esso stipulato per atto pubblico, con conferma nelle scritture contabili di annotazione) e quindi, che la prestazione da parte sua era stata adempiuta e la quietanza rilasciata dalla fallita era il riconoscimento, davanti al notaio che il contratto aveva avuto effettiva esecuzione, spettava al curatore dimostrare che la società fallita aveva restituito l’importo ricevuto a mutuo in tutto in parte, circostanza che potrà essere oggetto di verifica anche in sede di rinvio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: PER IL PERFEZIONAMENTO NON OCCORRE LA MATERIALE TRADITIO DEL DENARO
È SUFFICIENTE IL CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Cristina Liverani | 16.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-con-deposito-cauzionale-per-il-perfezionamento-non-occorre-la-materiale-traditio-del-denaro
MUTUO: COSTITUISCE PROVA DELLA CD. “TRADITIO” LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
LA PIENA DISPONIBILITÀ GIURIDICA EQUIVALE ALLA CONSEGNA MATERIALE DELLA SOMMA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. prima civile, Pres. Didone – Rel. Bisogni | 27.10.2017 | n.25632
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-costituisce-prova-della-cd-traditio-la-costituzione-di-un-deposito-cauzionale-infruttifero
MUTUO: PER IL PERFEZIONAMENTO È SUFFICIENTE LA SEMPLICE DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELLA SOMMA
NON È RICHIESTA LA MATERIALE E FISICA TRADITIO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Roberto Peluso | 23.03.2017 | n.347
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-per-il-perfezionamento-e-sufficiente-la-semplice-disponibilita-giuridica-della-somma
MUTUO: SI PERFEZIONA CON LA DISPONIBILITÀ GIURIDICA IN DEPOSITO CAUZIONALE
NON È NECESSARIA LA MATERIALE E FISICA TRADITIO DEL DENARO NELLE MANI DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Antonio Casoria | 17.04.2015 | n.5681
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-si-perfeziona-con-la-disponibilita-giuridica-in-deposito-cauzionale
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno