Nel caso in cui il rapporto contrattuale si sia esaurito senza alcuna applicazione degli interessi moratori, viene meno l’interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c. in capo ai mutuatari, non trovando neppure giustificazione l’accertamento del carattere usurario degli interessi moratori astrattamente previsti nella regolamentazione convenzionale in quanto il rapporto contrattuale si è ormai esaurito.
Ciò vale anche nell’ipotesi di effettiva previsione di interessi moratori diversi da quelli concordati.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Paola, Giudice Antonio Scortecci, con la sentenza n. 392 del 24 maggio 2022.
Nel caso di specie accadeva che i mutuatari convenivano in giudizio la banca con la quale in data 11.04.2002 avevano stipulato un contratto di mutuo fondiario al fine di vedersi restituire quanto asseritamente indebitamente versato a titolo di interessi, lamentando l’usurarietà della pattuizione degli interessi moratori, senza alcuna applicazione della mora.
Si costituiva la banca che resisteva alla domanda.
Il Giudice, analizzate le istanze formulate dalle parti, accertava che mai gli attori avevano corrisposto somme a titolo di interessi moratori in quanto le rate del mutuo erano state tutte puntualmente pagate ed inoltre rilevava come le lamentate violazioni delle norme di trasparenza bancaria fossero infondate in quanto in linea con la normativa vigente al momento della stipula del contratto.
La domanda veniva rigettata con condanna alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: l’interesse moratorio usurario non implica la sanzione della gratuità
Sono dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti
Sentenza | Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano | 12.04.2022 | n.958
TASSO SOGLIA “DI MORA” ED AUTONOMA VERIFICA. SEMPRE DOVUTI GLI INTERESSI CORRISPETTIVI “LECITI”
Sentenza | Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., Pres. Mammone – Rel. Cirillo | 18.09.2020 | n.19597
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