In materia di contratti di mutuo, l’eventuale usurarietà degli interessi moratori può incidere solo su di essi, ma non può di certo estendere i suoi effetti giuridici sugli interessi corrispettivi pattuiti, pacificamente intrasoglia, e dunque legittimi e non usurari.
Qualora i mutuatari abbiano pacificamente corrisposto i soli interessi corrispettivi inglobati nelle rate di mutuo tempestivamente versate, mentre non abbiano mai trovato applicazione gli interessi moratori convenzionali, non risultando che essi si siano mai resi inadempimenti ritardando il pagamento di dette rate rispetto alle scadenze pattuite, la loro domanda di restituzione, ex art. 1815 comma 2 cc, degli interessi versati (che per le predette ragioni non possono che essere quelli corrispettivi) per pretesa nullità degli stessi è chiaramente infondata, risultando pacifico e non contestato che tali interessi corrispettivi convenzionali avevano un tasso di molto inferiore a quello soglia di cui alla legge antiusura ed erano dunque validi e legittimi.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. D’Ambrosio – Rel. Mariani con la sentenza n. 3841del 30.09.2024.
Nel caso di specie, i mutuatari avevano citato in giudizio la Banca deducendo che l’usurarietà degli interessi moratori stabiliti in contratto derivava dal superamento del tasso soglia determinato secondo le rilevazioni della Banca d’Italia con riferimento alla data di conclusione del mutuo. Affermavano, a riguardo, che a tale data il tasso soglia antiusura previsto per tale tipologia di operazione finanziaria era pari al 6,63 % (TEGM 4,42 % + 50 % = 6,63 %), mentre il tasso di interesse moratorio era pattuito in contratto in misura del 6,925 % (tasso applicato al mutuo maggiorato di 1,500 punti percentuali). Ne discendeva, a loro dire, ai sensi dell’art. 1815 comma 2 cpc, la nullità delle clausole contrattuali determinative degli interessi ed il loro diritto al totale storno di ogni e qualsivoglia interesse convenuto in contratto, nonché la ripetizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2033 c.c., di tutte quelle somme illegittimamente riscosse a titolo di interessi dall’Istituto di credito.
Il Tribunale rigettava la domanda, affermando che esiste una differenziazione e non cumulabilità degli interessi moratori con quelli corrispettivi ai fini dell’accertamento della usurarietà degli interessi per superamento del tasso soglia.
I mutuatari proponevano appello avverso tale sentenza, lamentando l’ “Erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene l’autonomia dei tassi di interesse previsti nel contratto di mutuo, escludendo, quindi, la sommatoria tra quelli corrispettivi e quelli moratori per la valutazione del superamento del tasso soglia”.
Il Collegio, conformandosi all’orientamento del Giudice di prime cure, ha affermato che nel caso di specie era da considerarsi infondata una domanda di restituzione, ex art. 1815 comma 2 cc, degli interessi versati, i quali corrispondevano ai soli interessi corrispettivi inglobati nelle rate di mutuo tempestivamente versate, non trovando applicazione gli interessi moratori in mancanza di un ritardo nel pagamento delle rate.
Ragion per cui la Corte di Appello ha rigettato il gravame, con condanna degli appellanti delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: NON È POSSIBILE LA SOMMATORIA TRA INTERESSI CORRISPETTIVI E INTERESSI MORATORI
TALI INTERESSI DIFFERISCONO IN PUNTO DI FUNZIONE DAI MEDESIMI SVOLTA
Sentenza | Tribunale di Vasto, Giudice Fabrizio Pasquale | 13.11.2023 | n.352
TALE ONERE NON PUÒ ESSERE SUPERATO CON LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI EQUIPOLLENTI, COME I COMUNICATI STAMPA BANCA D’ITALIA
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 11.09.2019 | n.651
IN ASSENZA DI UNA PREVISIONE LEGISLATIVA E PER EVITARE IL CONFRONTO TRA GRANDEZZE DISOMOGENEE
Sentenza | Tribunale di Pescara, Cleonice Gabriella Cordisco | 05.02.2020 | n.112
LE SINGOLE VOCI ASSOLVONO A FUNZIONI DISTINTE
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Maria Teresa Danieli | 21.03.2022 | n.416
USURA: PUÒ CONFIGURARSI ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI DI MORA
IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA NON SI DEVE PARAMETRARE A QUELLO INDIVIDUATO PER GLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Sestini | 16.05.2022 | n.15505
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