La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Deriva da quanto precede, pertanto, che, in quest’ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’articolo 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti.
L’usurarietà degli interessi moratori non si comunica agli interessi corrispettivi inferiori al tasso soglia usura.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Salerno, Giudice Andrea Ferraiuolo, con la sentenza n. 2492 del 4 agosto 2021.
E’ accaduto che una Banca, avanzava domanda ex art. 618 c.p.c., con la quale chiedeva rimuoversi l’ordinanza del G.E. con cui non le era stata assegnata la somma corrispondente agli interessi corrispettivi e moratori, restituita all’esecutato.
A fronte di quanto sostenuto dalla difesa della Banca, secondo cui andavano riconosciuti al creditore gli interessi moratori, erroneamente non ritenuti dovuti ex art. 1815 comma 2 c.c., in quanto non sottoposti alla disciplina antiusura, il Giudice, diversamente, richiamando un orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, ha affermato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori.
Il Giudice ha tuttavia accolto la domanda nel punto in cui deduceva che, nel periodo della “mora”, sono sempre dovuti gli interessi per il ritardo nell’inadempimento, nella misura degli interessi corrispettivi, in considerazione del disposto di cui all’art. 1224 c.c.
In particolare, il Giudice ha affermato che la circostanza che l’ammontare degli interessi moratori, assoggettati anch’essi alla disciplina anti-usura dalla prevalente giurisprudenza, superi il tasso soglia usurario, non determina automaticamente che le pattuizioni di tutti gli interessi, a qualunque titolo richiesti, vadano dichiarate automaticamente nulle: infatti la declaratoria di nullità della sola clausola degli interessi moratori non determina la nullità anche delle clausole previste per gli interessi corrispettivi, ove correttamente pattuiti.
Ciò in ragione della pacifica diversità di funzioni che assolvono le due tipologie di interessi menzionati.
Alla luce di ciò, il Giudice ha revocato l’ordinanza impugnata e ha predisposto una modifica dell’assegnazione nel senso di attribuire il residuo importo al creditore e ha ordinato di revocare l’assegnazione in favore del debitore esecutato.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: CORRISPETTIVI SEMPRE DOVUTI IN IPOTESI DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA PER GLI INTERESSI MORATORI
IRRILEVANTE L’ERRONEA INDICAZIONE DELL’ISC/TAEG, NON ESSENDO UNA CONDIZIONE CONTRATTUALE
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Gaetano Sole | 12.05.2021 | n.430
TASSO SOGLIA “DI MORA” ED AUTONOMA VERIFICA. SEMPRE DOVUTI GLI INTERESSI CORRISPETTIVI “LECITI”
Sentenza | Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., Pres. Mammone – Rel. Cirillo | 18.09.2020 | n.19597
USURA: SEMPRE DOVUTI GLI INTERESSI CORRISPETTIVI
LA SANZIONE DI NULLITÀ VA CIRCOSCRITTA ESCLUSIVAMENTE AGLI INTERESSI MORATORI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Maria Gabriella Frallicciardi | 24.07.2020 | n.5295
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