Nel piano di ammortamento cd. alla francese difetta – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c.
Gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, mantenendo l’autonomia giuridica rispetto al capitale; la formazione composita della rata attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse.
Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura ne’ ad eliminarne l’autonomia.
Non è possibile operare la sommatoria tra interessi corrispettivi e di mora, anche alla luce dell’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. VI Civile, n. 23192 del 4 ottobre 2017 nella quale non è in alcun modo affermato che debba sommarsi l’interesse moratorio con quello corrispettivo, ma solo che anche gli interessi di mora vanno valutati ai fini dell’usura.
Per valutare l’usurarietà dei moratori non è possibile utilizzare il tasso soglia determinato per i corrispettivi, ma è necessario applicare la maggiorazione del 2,1% in conformità alla rilevazione statistica di Bankitalia.
Questi i principi espressi da Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Turco con la sentenza n. 4 del 09.01.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata, dei mutuatari convenivano in giudizio la Banca mutuante, lamentando l’illegittima capitalizzazione degli interessi in forza della previsione di un piano di ammortamento c.d. “alla francese”, nonché l’applicazione di interessi usurari.
Si costituiva l’intermediario convenuto, contestando in toto le deduzioni di parte attrice.
Sul punto il Tribunale ha chiarito che nel sistema di ammortamento alla francese, difetta – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c; peraltro, spiega ancora il Giudicante, gli interessi maturati alla scadenza della rata non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, mantenendo l’autonomia giuridica rispetto al capitale.
Ciò in quanto, in tale sistema di ammortamento, la struttura delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse, con evidente impossibilità di cumulo.
Quanto alle doglianze in punto d’usura, il Tribunale abruzzese ha preliminarmente osservato che ai fini del vaglio antiusura è necessario adottare la formula di calcolo indicata dalla Banca d’Italia al fine di consentire un confronto tra dati effettivamente tra loro comparabili.
In merito poi, alla possibile sommatoria tra interessi corrispettivi e di mora, il Giudice ha rilevato che tale possibilità va in ogni caso negata, anche in virtù di una corretta interpretazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. VI Civile, n. 23192 del 4 ottobre 2017 nella quale non è in alcun modo affermato che debba sommarsi l’interesse moratorio con quello corrispettivo, ma solo che anche gli interessi di mora sono sottoposti al controllo dell’eventuale superamento del tasso usura.
Sul punto il Tribunale ha aggiunto che ai fini di una corretta valutazione dell’usurarietà dei moratori, gli stessi non possono essere raffrontati al tasso-soglia determinato per i corrispettivi, dovendosi piuttosto adottare il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.
Rilevato dunque che i tassi previsti in contratto rientravano perfettamente nei tassi soglia così calcolati e che trattandosi, poi, di finanziamento con un periodo iniziale a tasso fisso, seguito da un regime a tasso variabile indicizzato, non poteva in ogni caso predicarsi l’usura ab origine del mutuo per le rate variabili, essendovi si un piano di ammortamento, ma formulato, proprio per le caratteristiche del contratto, in proiezione, il Giudice ha integralmente rigettato la domanda attorea con condanna alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON DETERMINA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO
La quota interessi è calcolata con riferimento alla quota capitale via via decrescente
Sentenza | Tribunale di Torino Dott. Luca Martinat | 28.09.2017 | n.4555
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON COMPORTA ALCUN FENOMENO DI ANATOCISMO
Gli interessi sono calcolati sulla sola quota di capitale residuo
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 11.10.2017 | n.19123
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA L’APPLICAZIONE DI INTERESSI ANATOCISTICI
Ogni rata prevede il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la stessa si riferisce
Sentenza | Tribunale di Bari, Dott. Sergio Cassano | 07.06.2017 | n.2975
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