In tema di usura, la diversità ontologica e funzionale tra interessi corrispettivi e moratori comporta che debbano essere calcolati autonomamente, senza la possibilità di addivenire ad una sommatoria.
Invero, gli interessi corrispettivi remunerano il capitale mutuato e gli interessi moratori realizzano un risarcimento convenzionalmente predeterminato per l’eventuale inadempimento, con la conseguenza che l’applicazione di questi ultimi sulle rate scadute non può influire sulla determinazione del TEG, costiutendo anatocismo e usura costituiscono fenomeni distinti e autonomi.
E’ il principio di diritto ribadito dal Tribunale di Crotone, Giudice Ilaria De Pasquale nella sentenza del 14.06.2021 n. 559.
Nella specie, è accaduto che una società- che aveva stipulato un mutuo fondiario con una banca- conveniva la stessa per far accertare la nullità del contratto, a causa della asserita usurarietà degli interessi di mora.
Orbene, sul punto, la disciplina antiusura prevede un tasso soglia oltre il quale gli interessi devono essere considerati usurari, sia i corrispettivi che i moratori, ma non è possibile cumulare il tasso degli uni e degli altri, attesa la loro diversità ontologica e funzionale.
Essi hanno una differente base di calcolo, considerato che i corrispettivi si calcolano sul capitale erogato e i moratori sulle singole rate non corrisposte alla scadenza e in ragione del ritardo nel pagamento, non potendo influire sulla valutazione del TAEG.
Per stabilire il tasso soglia ai sensi dell’art. 2, L. 108/1996, occorre applicare la maggiorazione prevista dal comma 4 al Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) rilevato dal Ministero del Tesoro trimestralmente con periodicità trimestrale per operazioni contrattuali di egual natura.
Tali rilevazioni periodiche riguardano gli interessi corrispettivi, con la conseguenza che il tasso-soglia così rilevato non può costituire un parametro di riferimento omogeneo rispetto al tasso degli interessi di mora.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, al fine di stabilire se vi è usura, si confronta il tasso pattuito per gli interessi moratori con il tasso soglia del decreto ministeriale vigente al momento della convenzione, calcolato tenendo conto della rilevazione statistica del tasso moratorio medio praticato dagli operatori, ove riportata nello stesso decreto ministeriale.
Nella fattispecie in esame, dunque, dovendo valutare l’usurarietà rispetto all’interesse di mora in sé considerato, nella fattispecie in esame, questo non risultava superare il tasso soglia.
Pertanto, il Tribunale rigettava la domanda attorea con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: NON È POSSIBILE CUMULARE INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI NEPPURE IN CASO DI INADEMPIMENTO
I DUE INTERESSI NON COESISTONO NELL’ATTUAZIONE DEL RAPPORTO, MA SI SUCCEDONO SOSTITUENDOSI GLI UNI AGLI ALTRI
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Arianna Lo Vasco | 26.04.2021 | n.373
LA VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA DEVE POSTULARE L’OMOGENEITÀ DEI CRITERI DI RILEVAZIONE DI ENTRAMBI I TASSI
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Laura Giraldi | 15.04.2021 | n.654
USURA: LA SOMMATORIA DEI TASSI CORRISPETTIVI E MORATORI È DEL TUTTO ERRATA
IL PRIMO TASSO È RIFERITO ALL’INTERO CAPITALE DI CREDITO MENTRE IL SECONDO È RIFERITO ALLA RATA E/O AL CAPITALE SCADUTO
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Rel. Mungo | 18.01.2021 | n.143
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