ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dall’ Avv. Daniele Magnani del Foro di Milano
Nel contratto di mutuo il piano di ammortamento alla francese non implica alcuna capitalizzazione degli interessi atteso che a norma dell’art. 1194 secondo comma cc “il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi” per cui la capitalizzazione è esclusa per definizione.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Lucca, dott. Michele Fornaciari con la sentenza depositata il 26.02.2016.
In una classica controversia in tema di mutuo il cliente contestava alla banca la validità del contratto di finanziamento sul presupposto che in essere vi sarebbe l’anatocismo.
Il Tribunale con una succinta ma efficace motivazione evidenziava la assoluta infondatezza atteso che il criterio di imputazione con il pagamento di ciascuna rata il mutuatario estingue interamente gli interessi maturati fino a quel momento, il maggior importo del pagamento rispetto a questi ultimi andando poi a diminuire il capitale; successivamente a seguito di tale pagamento, vi sarà un capitale residuo su cui verranno calcolati gli interessi nel periodo successivo.
Il giudice ha ben evidenziato che indipendentemente della questione in ambito matematico – in ambito giuridico occorre, infatti, tenere conto dell’art. 1194 comma 2 cc, a mente del quale “il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi” per cui, la capitalizzazione, in caso di contratto di mutuo, risulta dunque esclusa per definizione.
Per tali ragioni il Tribunale ha respinto l’opposizione con condanna al pagamento delle spese processuali.
USURA: NON ESISTE PARAMETRO DI LEGGE PER I MORATORI
ANCORA UNO SBARRAMENTO ALLA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI
Ai fini della verifica dell’usura oggettiva, per confrontare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, può operarsi un aumento della mora media rilevata dalla Banca d’Italia con un delta del 2,10%. È vero che nessuna norma o nessuna fonte secondaria prevede l’obbligo di tale maggiorazione, tuttavia la stessa va applicata per sopperire a quello che è evidentemente un vuoto, ovvero la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora. Tale rilevazione media consente di rendere confrontabile un dato, l’interesse di mora, che in caso contrario si esporrebbe alla facile censura di voler confrontare il tasso di mora medio soglia usura con una cosa diversa ovvero con il tasso corrispettivo medio soglia usura.
Non può, invece, in alcun modo essere preso neppure in considerazione il metodo di calcolo consistente nella sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli di mora, poiché non esiste alcuna norma di legge o anche di rango inferiore, che induca ad operare tale sommatoria.
La nota formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene utilizzata esclusivamente per determinare l’equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito. In pratica con la formula è determinato l’unico importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l’applicazione di quel tasso ed in quel lasso di tempo. Ne deriva che il metodo di ammortamento alla francese che non genera, all’evidenza, alcun effetto anatocistico illegittimo.
Sentenza Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola 13-01-2016
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON CONTIENE ALCUNA CAPITALIZZAZIONE
INTERESSI CALCOLABILI UNICAMENTE SU QUOTA CAPITALE DECRESCENTE E PER PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DI CIASCUNA RATA
Il metodo di calcolo degli interessi con il piano di ammortamento alla francese non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi ma, piuttosto, che essi sono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
Sentenza | Tribunale di Foggia, dott. Nicola Antonio D’Amore | 02-12-2015 | n.2661
Testo del provvedimento
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