Qualora l’ISC dichiarato in contratto sia inferiore a quello applicato effettivamente, non si verifica la nullità delle clausole contrattuali. Il legislatore, agli artt. 117 e 125 TUB, non ha ritenuto di sanzionare le ipotesi di non corretta indicazione dell’ISC nei contratti di mutuo, di anticipazione bancaria e di altri finanziamenti, la quale può semmai integrare una violazione della normativa in tema di trasparenza e, quindi, dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell’esecuzione del contratto.
Non si può equiparare l’indicazione dell’ISC contenuta nel contratto di mutuo ad una pubblicizzazione del costo complessivo dello stesso. Non è neppure ammissibile il confronto fra l’ISC indicato in contratto e quello autonomamente calcolato dal perito di parte: bisogna far riferimento a quello pubblicizzato.
E’ questo il principio espresso dal Tribunale di Vasto, Giudice Prisca Picalarga, con la sentenza n. 43 del 13/02/2019.
Il caso verte su una controversia fra un mutuatario ed una banca. Il primo ha convenuto in giudizio l’istituto di credito, col quale aveva stipulato un contratto di mutuo di 110mila euro per la durata di quindici anni, chiedendo la nullità parziale dello stesso, la rideterminazione del dare-avere e la nullità delle condizioni economiche per indeterminatezza ed indeterminabilità degli interessi di mora e del TAEG. La banca ha contestato la doglianza attorea.
Quanto all’indeterminatezza e all’indeterminabilità dell’indicatore sintetico di costo o del tasso annuo effettivo globale, il Giudice ha avuto modo di evidenziare che la richiesta della parte attrice è priva di fondamento. Innanzitutto perché l’art. 117 TUB, al comma 4, prevede un’ipotesi di nullità e non apposizione delle clausole contrattuali che rinviano “agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”: questo perché il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati devono essere inclusi nel contratto.
Ed effettivamente, nel caso in esame, l’indicazione del costo complessivo dell’operazione non è stata omessa nel contratto di mutuo in esame, in quanto espressamente indicato nella misura del 4,897%, ma, come prospettato dalla stessa parte attrice, risulta soltanto leggermente difforme dall’ISC calcolato dal perito di parte. In ogni caso, anche a voler sostenere che il TAEG ricalcolato da parte attrice sia di poco superiore all’ISC indicato nel contratto (di 0,179 %), non possono comunque applicarsi le previsioni di cui all’art. 117, commi 6 e 7, TUB che sanciscono la nullità delle clausole contrattuali. Non può essere infatti equiparata l’indicazione dell’ISC contenuta nel contratto di mutuo ad una pubblicizzazione del costo complessivo dello stesso e che, oltretutto, effettua il confronto, non già tra l’ISC dichiarato in contratto e quello pubblicizzato, ma tra quello indicato in contratto e quello autonomamente calcolato dal perito di parte.
Come ha ricordato l’Organo giudicante, solo nell’ipotesi di credito al consumo – non applicabile al caso di specie relativo ad un mutuo – l’art. 125-bis, comma 6, del TUB prevede espressamente la nullità delle clausole del contratto relative a costi non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto“.
Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato la domanda del mutuatario, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO-ISC: L’ERRONEA INDICAZIONE NON È SANZIONATA CON LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA
NON RIENTRA TRA LE IPOTESI DI CUI ALL’ART. 1418 CC
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile | 21.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-isc-lerronea-indicazione-non-e-sanzionata-con-la-nullita-della-clausola
ISC: NON RAPPRESENTA UNA SPECIFICA CONDIZIONE ECONOMICA DA APPLICARE AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
SVOLGE UNICAMENTE UNA FUNZIONE INFORMATIVA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 04.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-non-rappresenta-una-specifica-condizione-economica-da-applicare-al-contratto-di-finanziamento
MUTUO: LA DIVERGENZA ISC/TAEG NON È CAUSA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO
L’INDICATORE HA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria | 31.12.2018 | n.1943
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-la-divergenza-isctaeg-non-e-causa-di-nullita-del-contratto
DIVERGENZA ISC-TAEG: NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO
TALE INDICE ESPLICA UNA SOSTANZIALE FINALITÀ INFORMATIVA IN TERMINI DI TRASPARENZA
Ordinanza | Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni | 03.07.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/divergenza-isc-taeg-non-incide-sulla-validita-del-contratto
DIVERGENZA ISC/TEAG: NON PUÒ ESSERE SANZIONATA CON LA NULLITÀ EX ART. 117, 6 COMMA TUB
NON RAPPRESENTA UN TASSO DI INTERESSE BENSÌ UN INDICATORE DI COSTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 19.04.2017 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/divergenza-iscteag-non-puo-essere-sanzionata-con-la-nullita-ex-art-117-6-comma-tub
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