A cura della dott.ssa Silvana Mascellaro
In materia di mutuo, la normativa anti usura si applica anche agli interessi moratori facendo riferimento ai tassi soglia vigenti all’atto della conclusione del contratto ed applicando le opportune maggiorazioni (2.1% e successive modifiche), dovendo però escludersi ogni tipo di sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi di mora, perché sono grandezze disomogenee ed hanno con differente funzione: corrispettiva i primi, risarcitoria, sostitutiva ed eventuale i secondi.
Invero, la nullità ex art. 1815 c.c.va limitata solo all’interesse per il quale si sia verificato il superamento del tasso soglia e non coinvolge erga omnes tutti gli interessi, sia corrispettivi che moratori: se sono usurari i soli interessi moratori, sono questi sono “illeciti e preclusi”, rimanendo comunque valido il disposto dell’art. 1284 c.c. che consente di applicare gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Si specifica, inoltre, che è corretto calcolare il tasso di interesse di mora in rapporto al TIR (Tasso interno di rendimento), in quanto tale Tasso interno sviluppa una proiezione futura di ipotetici ritardi dei pagamenti delle rate di mutuo e restituisce la presunzione del rendimento del prestito concesso.
In relazione alla errata o mancata indicazione dell’ISC nel mutuo, essa non comporta la nullità testuale del contratto di mutuo ex art. 117 Tub, giacché il TAEG/ISC non è un tasso di interesse, né una condizione economica, ma ha una mera funzione informativa. È stato anche ben chiaro, il Magistrato calabrese, nel precisare che un TAEG/ISC dissimile da quello sviluppato seguendo le Istruzioni della Banca d’Italia, non determina una maggiore onerosità del finanziamento.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Palmi, Giudice Mariano Carella nella sentenza n. 955 del 19.11.2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: NON È POSSIBILE CUMULARE INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI NEPPURE IN CASO DI INADEMPIMENTO
I DUE INTERESSI NON COESISTONO NELL’ATTUAZIONE DEL RAPPORTO, MA SI SUCCEDONO SOSTITUENDOSI GLI UNI AGLI ALTRI
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Arianna Lo Vasco | 26.04.2021 | n.373
TASSO SOGLIA “DI MORA” ED AUTONOMA VERIFICA. SEMPRE DOVUTI GLI INTERESSI CORRISPETTIVI “LECITI”
Sentenza | Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., Pres. Mammone – Rel. Cirillo | 18.09.2020 | n.19597
GLI INTERESSI MORATORI SI SOSTITUISCONO E NON SÌ AGGIUNGONO A QUELLI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo | 28.12.2020 | n.23
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