In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. D’Ascola – Rel. Lamorgese con la sentenza n. 15340 del 29 maggio 2024, con la quale ha risolto la questione di diritto prospettata dal Tribunale di Salerno concernente «l’interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del Tasso Annuo Nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento c.d. alla francese, cioè se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare la indeterminatezza e/o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché […] la violazione delle norme in tema di trasparenza e, segnatamente, dell’art. 117, comma 4, T.u.b. che impone, a pena di nullità, che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo “B.O.T.” (art. 117, comma 7, T.u.b.)».
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON PROVOCA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO NEL CONTEGGIO DEGLI INTERESSI
IL DEBITO VIENE INTEGRALMENTE PAGATO CON LA RATA, LADDOVE LA RESIDUA QUOTA DI ESSA VA AD ESTINGUERE IL CAPITALE
Sentenza | Corte di Appello di Lecce, Pres. Petrelli – Rel. Evangelista | 28.03.2024 | n.273
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SOLO SUL CAPITALE RESIDUO SENZA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE DI QUELLI GIÀ CORRISPOSTI
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Caterina Rizzotto | 02.05.2023 | n.1050
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON SI CONFIGURANO ANATOCISMO E USURA
OGNI RATA DETERMINA UNICAMENTE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi | 18.11.2022 | n.1750
LE DIFFERENZE CON IL PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. “ALL’ITALIANA”
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Simona Di Paolo | 09.01.2023 | n.1
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO
INTERESSI SEMPRE CALCOLATI SOLO SU QUOTA CAPITALE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Giudice Claudia Pingitore | 09.03.2022 |
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON REALIZZA ANATOCISMO
IL CALCOLO VIENE EFFETTUATO SULLA QUOTA CAPITALE PER OGNI SINGOLA RATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Daniela Galazzi | 24.01.2022 | n.82
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