Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
LA MASSIMA
Qualora sia stata prestata una fideiussione a garanzia di una apertura di credito bancaria ed il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviatigli dalla banca, sia decaduto, ai sensi dell’art. 1832 c.c., dal diritto di impugnarli, le risultanze degli estratti conto sono vincolanti anche per il fideiussore, il quale non può pertanto contestare l’ammontare del credito della Banca.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno con la sentenza n. 14319 del 11 luglio 2018.
IL CASO
Veniva proposta opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento, chiesto ed ottenuto da una Banca quale saldo di un mutuo chirografario; il decreto in commento veniva emesso sia nei confronti della obbligata principale mutuataria, sia nei confronti dei garanti in solido.
Il contratto di mutuo prevedeva un tasso corrispettivo variabile su base EURIBOR ed un tasso di mora pari al tasso corrispettivo, maggiorato di due punti percentuali.
Gli opponenti deducevano il difetto di prova del credito, l’usurarietà del tasso di mora, l’anatocismo conseguente all’applicazione, in virtù di espressa previsione contrattuale, degli interessi di mora sull’intero importo delle rate scadute, l’erroneità della somma ingiunta a causa dell’inclusione degli interessi conglobati nelle rate a scadere.
In via di eccezione riconvenzionale, opponevano indi al credito della Banca, un controcredito relativo agli indebiti maturati in favore della società mutuataria, su altri rapporti bancari, per il quale si rinviava ad una perizia stragiudiziale, allegata al fascicolo di parte.
Parte opposta, la Banca, preliminarmente eccepiva l’inammissibilità delle contestazioni sollevate dai garanti relative al rapporto principale; nel merito deduceva l’infondatezza dell’opposizione.
Il giudice designato alla trattazione, prima facie, disattendeva la richiesta di concessione della provvisoria esecutività, assegnando alla parte opponente il termine per l’espletamento del procedimento di mediazione; concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e disattesa la richiesta di CTU contabile formulata ex latu actoris, la causa veniva rinviata per la discussione orale e la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
IL COMMENTO
Quanto alle contestazioni afferenti la prova del credito, gli opponenti deducevano la asserita insufficienza ai fini della prova del credito dell’estratto conto ex art. 50 D. L.vo 385/93, allegato al ricorso monitorio. In particolare, affermavano gli attori, l’estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei Dirigenti della Banca di cui all’art. 50 T.U.B avrebbe efficacia probatoria solo nell’ambito del procedimento monitorio, potendo invece assumere rilevanza nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo esclusivamente, e salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario (Sez. 3, Sentenza n. 9695 del 03/05/2011, Sez. 1, Sentenza n. 6705 del 19/03/2009), la cui portata è liberamente apprezzata dal Giudice nel contesto di altri elementi significativi. In ogni caso e comunque rilevando ancora essi attori, che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l’emissione del decreto ingiuntivo, ma l’accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena.
Orbene sul punto, il Tribunale di Roma ha rilevato correttamente che la Banca opposta aveva prodotto copia del contratto e copia dell’estratto conto del mutuo relativo all’intera durata del rapporto; documenti, questi, i quali costituivano piena prova, anche nei confronti dei fideiussori (richiamando Cass. Sez, 1, Sentenza n. 13889 del 09/06/2010, la quale ha affermato che qualora sia stata prestata una fideiussione a garanzia di una apertura di credito bancaria in conto corrente ed il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviatigli dalla banca, sia decaduto, ai sensi dell’art. 1832 c.c., dal diritto di impugnarli, le risultanze degli estratti conto sono vincolanti anche per il fideiussore, il quale non può pertanto contestare l’ammontare del credito della Banca.- conforme anche Cass. 5 dicembre 2003 n. 18650; Cass. 17 luglio 2003 n. 11200).
Quanto alla eccezione di anatocismo sulla quota interessi delle rate, parte attrice contestava il regolamento di interessi come convenuto nel contratto di mutuo, laddove prevedeva che su ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto e non pagata, fossero corrisposti dal giorno di scadenza, gli interessi di mora a carico della parte mutuataria in favore della Banca e che tali interessi non erano suscettibili di capitalizzazione periodica; sostenendo quindi che la disposizione, laddove prevedeva la maturazione degli interessi sull’intero importo della rata, compresa la quota interessi, realizzava un fenomeno anatocistico, al di fuori dei casi consentiti dall’art. 1283 c.c.
Anche sulla predetta eccezione il Tribunale di Roma ha esposto che la maturazione degli interessi sull’intero importo delle rate in scadenza, è nuovamente prevista dall’art. 3 della Delibera CICR 9.02.00 (Finanziamenti con piano di rimborso rateale), applicabile ratione temporìs; “Nelle operazioni di finanziamento per le quali previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.”
La clausola, giacchè oggetto di specifica approvazione, è stata indi ritenuta pienamente valida dal Giudice di Roma.
Sulla verifica del rispetto del tasso soglia ex L. 108/96, parte attrice sosteneva l’usurarietà del tasso di mora, pari al tasso corrispettivo maggiorato di due punti percentuali, ma anche detta eccezione è stata ritenuta infondata, giacchè contrariamente all’assunto della parte attrice, il mutuo chirografario portato all’esame rientrava nella categoria “altri finanziamenti alle imprese”, per la quale il tasso soglia applicabile era decisamente superiore a quello indicato dagli attori, relativo al mutuo ipotecario.
Sulla quantificazione del saldo del mutuo, il Tribunale di Roma ha esposto che la somma ingiunta, era pari a quella risultante dal prospetto analitico allegato alla prima memoria istruttoria della Banca, che riportava tutti i movimenti sino al passaggio a sofferenza; il prospetto in parola riportava l’erogazione iniziale e tutte le singole movimentazioni, essenzialmente la scadenza ed il pagamento delle rate, così da consentire di verificare come fosse stata determinata la somma richiesta. Nei confronti dello stesso prospetto non erano state sollevate contestazioni specifiche e da nulla risultava che la somma finale ricomprendesse gli interessi inglobati nelle rate ancora non scadute.
Quanto ed infine al dedotto controcredito vantato dalla società opponente, il Tribunale di Roma ha osservato che l’eccezione riconvenzionale non era sorretta da alcuna idonea allegazione, limitandosi l’opponente a rinviare alle conclusioni delle perizie stragiudiziali di parte, prodotte nel proprio fascicolo. Essa pertanto si palesava del tutto indeterminata nei suoi presupposti, di diritto e di fatto, prima ancora che sfornita di prova.
Alla genericità ed al difetto di prova della domanda, non potendo supplire la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio che, non poteva…rectius non può essere utilizzata, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze, non provati. In particolare dovendosi ritenere che la parte che deduce la violazione del divieto di usura e dunque l’applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, abbia l’onere di dedurre in modo specifico l’avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali oltre che dalle rilevazioni della Banca di Italia. La contestazione in tal senso non potendo essere generica, escludendosi in mancanza una consulenza tecnica come nel caso di specie invocata.
Il Tribunale di Roma ha quindi ritenuto raggiunta la prova del credito, sulla base della documentazione prodotta dalla Banca, rilevando che spetta al debitore di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall’istituto di credito e comunicata in estratto, la quale può costituire prova del saldo attivo a favore della Banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste “dalle quali discende quel saldo (Sez. 1, Sentenza n. 14849 del 16/11/2000; Sez. 1, Sentenza n, 14234 del 25/09/2003, Sez. 3, Sentenza n. 6258 del 02/05/2002) L’opposizione pertanto è stata dichiarata totalmente infondata ed il decreto ingiuntivo, confermato.
Le spese di lite hanno seguito la soccombenza e gli opponenti sono stati condannati indi all’ulteriore pagamento di euro 10.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESTRATTI CONTO: LA MANCATA CONTESTAZIONE DEL CORRENTISTA VINCOLA ANCHE IL GARANTE
LA DEFINITIVITÀ DEGLI ESTRATTI CONTO, NON TEMPESTIVAMENTE CONTESTATI, VALE ANCHE NEI CONFRONTI DEL FIDEIUSSORE DEL CORRENTISTA IL QUALE NON POTRÀ PIÙ OBIETTARLI
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 18.09.2008 | n.23807
ESTRATTI CONTO: L’APPROVAZIONE TACITA DA PARTE DEL CORRENTISTA VINCOLA IL FIDEIUSSORE
IL GARANTE NON È TITOLARE DI UN AUTONOMO DIRITTO DI IMPUGNAZIONE
Sentenza | Tribunale di Napoli, sezione seconda civile | 28.03.2014 | n.4905
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno