Le pattuizioni relative ai tassi sono analitiche e si risolvono, da un punto di vista matematico-finanziario, in enunciati che danno luogo ad una univoca applicazione; il che vale a dire che tali clausole, da un punto di vista giuridico, soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex artt.1418, 1346 c.c. a pena di nullità, come costantemente affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
La clausola FLOOR, se contenuta in una specifica clausola contrattuale; se approvata dal cliente per iscritto; se redatta in modo chiaro e ben comprensibile, come nella specie, è del tutto lecita.
Il nostro ordinamento non pone alcun obbligo in capo agli istituti di credito di compensare obbligatoriamente una clausola FLOOR con una clausola CAP, né, viceversa, di compensare una clausola CAP con una di segno opposto di tipo FLOOR.
Questi i principi enunciati dal Tribunale di Lanciano, Giudice Marina Valente, con la sentenza n. 460 del 20.11.2017.
Accadeva che una società cliente conveniva in giudizio la Banca lamentando la nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione degli interessi per violazione degli artt.1284, 1346 e 1418 c.c., l’usurarietà e difformità da quanto pattuito del tasso di interesse applicato al piano di ammortamento e, infine, che la clausola relativa alla c.d. “opzione FLOOR” era stata applicata in violazione agli obblighi gravanti sull’intermediario.
Si costituiva la Banca resistendo ad ogni avversa domanda e nel corso del giudizio veniva espletata attività istruttoria e CTU contabile per la verifica dell’effettiva ricorrenza di elementi di indeterminatezza nelle pattuizioni in materia di tassi.
Sulla base della espletata CTU il Tribunale osservava che il tasso corrispettivo del finanziamento era lontano dal tasso soglia e che non vi erano elementi di fatto che determinassero uno sforamento.
A tal riguardo il Giudice ha evidenziato che, poiché le parti hanno analiticamente pattuito dei tassi in relazione e che tali pattuizioni, da un punto di vista matematico-finanziario, sono come enunciati che danno luogo ad una univoca applicazione e pertanto, da un punto di vista giuridico, esse soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex artt.1418, 1346 c.c. a pena di nullità, come costantemente affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n, 12276/10).
Per quanto concerne il dedotto squilibrio contrattuale a favore della Banca, determinato dalla presenza della commissione identificata nel tasso mimino applicato (c.d, FLOOR), il Tribunale ha ritenuto tale tesi priva di pregio poiché nessuna indeterminatezza e nessuna previsione occulta è ravvisabile laddove anche quest’ultima clausola è stata espressamente accettata e pattuita anche dalla società cliente; né, d’altro canto, è ravvisabile alcun obbligo per gli istituti di credito di compensare obbligatoriamente una clausola FLOOR con una clausola CAP per poter rimediare ad un presunto squilibrio contrattuale ai danni del mutuatario.
Sulla base di tali considerazioni, pertanto, il Tribunale ha rigettato la domanda attrice condannando la società alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla BANCA.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:
MUTUO: L’INSERIMENTO NEL CONTRATTO DI UNA “CLAUSOLA FLOOR” NON COMPORTA VIOLAZIONE DELL’ART. 1346 C.C.
L’OGGETTO RIMANE POSSIBILE, LECITO E DETERMINATO
Ordinanza | Tribunale di Avellino, Dott.ssa Maria Cristina Rizzi | 06.07.2016 |
CONTRATTO DI MUTUO: NESSUNA VIOLAZIONE IN CASO DI CLAUSOLA FLOOR
L’OGGETTO DEL CONTRATTO È LECITO, POSSIBILE E DETERMINATO
Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott.ssa Caterina Arcani | 16.12.2015 | n.1131
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