Il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, tuttavia è sufficiente la semplice disponibilità giuridica di detta somma che può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Dott. Roberto Peluso con sentenza n. 3477 del 23.03.2017.
Nel caso di specie una banca mutuante avviava procedura esecutiva nei confronti di una società mutuataria, per escutere un credito garantito da ipoteca su beni appartenenti ad altra società.
Il giudicante asseriva l’improcedibilità dell’azione esecutiva per difetto di legittimazione attiva del creditore procedente, posto che la banca non aveva prodotto copia degli atti comprovanti la titolarità del credito.
La banca proponeva opposizione avverso l’ordinanza di rigetto ex art 617 c.p.c. e instaurava giudizio di merito ex art. 618 c.c. al fine di accertare e dichiarare la legittimità dell’esistenza del titolo esecutivo e l’erroneità del provvedimento del giudicante.
Si costituivano in giudizio la società opposta che impugnava la domanda e altro istituto di credito che aderiva all’opposizione avanzata dalla procedente.
Il tribunale riteneva fondate le opposizioni promosse dalla banca riconoscendo, in primo luogo, la legittimazione attiva della stessa e, in secondo luogo, l’esistenza del credito azionato.
In ordine al titolo esecutivo il giudicante sosteneva che l’erogazione delle somme mutuate doveva considerarsi avvenuta dal momento che, la parte mutuataria dichiarava di aver ricevuto l’anzidetta somma e di averne rilasciato quietanza.
Il giudice, in accoglimento della tesi condivisa dalla dottrina maggioritaria, ha rilevato che pur essendo il contratto di mutuo un contratto reale, che quindi si perfeziona con la traditio del denaro nelle mani del mutuatario, per il perfezionamento dell’atto è sufficiente la prova della disponibilità giuridica di detta somma.
Più in particolare, il tribunale ha ritenuto che il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, anche nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, quale è la quietanza di pagamento.
Sulla base delle ragioni suesposte il tribunale accoglieva l’opposizione e per l’effetto revocava l’ordinanza emessa nella procedura esecutiva, fissando il termine di 90 per la prosecuzione del processo esecutivo.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti articoli pubblicati in rivista:
MUTUO DEPOSITO CAUZIONALE TRADITIO SUFFICIENZA – VALIDITÀ
PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO REALE DI MUTUO NON OCCORRE LA MATERIALE TRADITIO DEL DENARO AL MUTUATARIO, BASTA LA DISPONIBILITÀ GIURIDICA
Ordinanza | Tribunale di Napoli, sezione quinta, dott.ssa Maria Di Lorenzo | 18.10.2013
MUTUO: SI PERFEZIONA CON LA DISPONIBILITÀ GIURIDICA IN DEPOSITO CAUZIONALE
NON È NECESSARIA LA MATERIALE E FISICA TRADITIO DEL DENARO NELLE MANI DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Antonio Casoria | 17.04.2015 | n.5681
MUTUO: TITOLO ESECUTIVO ANCHE SE INTEGRATO DA SUCCESSIVA QUIETANZA
DALL’INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DEVE NECESSARIAMENTE EMERGERE LA CONSEGNA DELLA SOMMA
Sentenza | Cassazione Civile, sezione terza | 27.08.2015 | n.17194
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