Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Proto dell’Avv. Tommaso Proto, con la consulenza professionale dell’Autore
Ai fini della configurabilità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. deve considerarsi idonea qualunque forma di consegna capace di determinare il conseguimento della disponibilità giuridica della somma oggetto del mutuo stesso in capo al destinatario, con creazione a suo favore di un autonomo titolo di disponibilità anche quando è previsto il riversamento delle somme alla parte mutuante con costituzione di pegno irregolare infruttifero e con svincolo entro un termine predeterminato condizionato alla effettuazione da parte del mutuatario di alcuni adempimenti espressamente indicati in contratto.
È inammissibile la domanda in punto di usura, stante la carenza probatoria della stessa, quando parte opponente nulla allega e prova in ordine alle somme complessivamente restituite sino alla notifica del precetto ed al cumulo delle rate maturate sino a tale data. Tramite il raffronto di dette somme, infatti, epurate ex art. 1815 c.c. II comma della quota di interessi che si assume indebita, è possibile verificare la sussistenza del diritto della mutuante di agire in via esecutiva.
La penale di estinzione anticipata non va ricompresa nel calcolo del tasso effettivo da comparare con il tasso soglia in quanto la sua funzione non è remunerare il credito ricevuto, ma compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell’estinzione anticipata del debito da restituire.
La modalità di rimborso cd. alla francese non genera fenomeni anatocistici poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso; manca, pertanto, il presupposto dell’anatocismo, costituito dalla presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c.
Questi i principi stabiliti dal Tribunale di Tivoli, Giudice Dott.ssa Caterina Liberati, nella sentenza n. 6 del 7 gennaio 2020.
La vertenza veniva originata dalla notifica di un atto ex art. 616 c.p.c. con il quale l’opponente, reiterando di motivi di opposizione all’esecuzione già formulati al momento del deposito del ricorso ex art. 615 II comma c.p.c. citava, dinanzi al Tribunale Civile di Tivoli la Banca creditrice al fine di contestare la legittimità dell’azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti da detto istituto di credito lamentando l’inidoneità del contratto di mutuo azionato ad integrare i requisiti di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la pattuizione di interessi in misura superiore a quella consentita in violazione della normativa antiusura di cui alla Legge n. 108/1996 e l’adozione di pratiche anatocistiche vietate dalla legge come conseguenza dell’utilizzo di un piano di rimborso alla “francese”.
Si costituiva regolarmente in giudizio la Banca opposta al fine di chiedere l’integrale rigetto delle domande avversarie a fronte della bontà delle argomentazioni svolte, afferenti, principalmente alla piena legittimità del titolo azionato, corretta interpretazione della vigente normativa antiusura; liceità del piano di ammortamento alla “francese”; legittimità della produzione di interessi su interessi per le operazioni di finanziamento con piano di rimborso rateale qualora questa venga operata, come nel caso di specie, in ossequio all’art. 120 TUB ed alla relativa delibera CICR n. 22400 del 09.02.2000.
Con la pronuncia in esame, con la quale è state rigettata l’opposizione, il Giudice ha confermato la validità del contratto di mutuo oggetto di causa quale titolo esecutivo idoneo ex art. 474 c.p.c. rilevando come dall’art. 2 dello stesso contratto emergesse la c.d. “traditio” “…intesa sia in senso materiale che come giuridica disponibilità della cosa, in quanto: è prevista la consegna della somma, di cui la parte mutuataria ha rilasciato quietanza nello stesso atto di mutuo; è previsto altresì il “riversamento” alla parte mutuante, con costituzione di “pegno irregolare infruttifero” e con “svincolo” entro un termine predeterminato condizionato all’effettuazione di alcuni adempimenti espressamente indicati…”.
Le conclusioni raggiunte sul punto all’interno del provvedimento decisorio, peraltro, venivano adeguatamente corroborate dal significativo richiamo del prevalente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale “…il conseguimento della giuridica disponibilità della somma oggetto del mutuo stesso…” da parte del mutuatario e la creazione in suo favore “…di un autonomo titolo di disponibilità…” non sono pregiudicati dalla presenza nel contratto di mutuo, come accaduto nel caso di specie, di pattuizioni che prevedano la costituzione di un vincolo sulla somma mutuata (successivo alla erogazione) in favore della Banca, con il contestuale obbligo da parte di quest’ultima, di liberare gli importi solo al momento dell’adempimento, da parte del mutuatario, di una serie di impegni indicati in contratto (Cass. n. 11116/ 1992; n. 6686/1994; n. 9074/2001; n. 17211/2004; Cass. n. 14/2011; Cass. n. 14270/2011; Cass. n. 17194/2015; Cass. ord. n. 25326/2017).
Per quel che concerneva la domanda relativa alla usurarietà delle pattuizioni contrattuali il Giudice assegnatario, prima di ogni altra cosa ed a prescindere dalle risultanze dell’elaborato peritale, ha evidenziato l’inammissibilità della stessa sul presupposto che parte opponente in corso di giudizio non abbia fornito alcun prova del fatto che, in ipotesi di applicazione dell’art. 1815 c.c. II comma, al momento della notifica della atto di precetto non fosse creditrice di alcuna somma e, di conseguenza, la Banca opposta non avesse alcun diritto di agire in via esecutiva.
Ferma l’inammissibilità rilevata sulla scorta della dirimente carenza probatoria indicata, il Giudice, in ogni caso, per completezza espositiva, ha rilevato la conformità del tasso pattuito con la vigente normativa antiusura anche alla luce della CTU svolta in corso di causa. Conclusione, quest’ultima, raggiunta mediante l’adesione dell’orientamento giurisprudenziale per il quale non è possibile ricomprendere la commissione di estinzione anticipata nel calcolo del TEG da confrontare con la soglia usuraria dal momento che “…non assume rilevanza ai fini della valutazione dell’usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l’erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell’estinzione anticipata del debito da restituzione, nell’ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà…” (Trib. Roma, sent. n. 18278/2018; Trib. Palermo, sent. n. 2329/2019, Trib. Parma Sent. n.461/2019).
Infine, anche rispetto alla risoluzione della questione afferente alla lamentata illegittimità della modalità di rimborso cd. alla francese, il Giudice ha inteso aderire all’orientamento giurisprudenziale maggioritario in ragione del quale il piano di ammortamento alla francese non comporta alcuna violazione dell’art. 1283 c.c. dal momento che “gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso” venendo meno, di conseguenza, il presupposto stesso dell’anatocismo costituito dalla “…presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c….” (ex multis Trib. Parma n.305/2019).
L’unica perplessità attiene all’assenza di condanna al pagamento delle spese di lite a carico di parte opponente a fronte di una pronuncia di rigetto totale della domanda che si pone in evidente violazione della normativa processuale (art. 91 c.p.c.).
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