Provvedimento segnalato dall’Avv. Filippo Ghiacci del Foro di Reggio Emilia
Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, non occorre la materiale traditio del denaro al mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica, da ritenere sussistente nelle ipotesi in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità a favore del mutuatario, in guisa da determinare l’uscita della somma dal patrimonio del mutuante e l’acquisizione al patrimonio del mutuatario.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Modena, Giudice Susanna Zavaglia, con la sentenza n. 1528 del 01.10.2019.
Una società in liquidazione ha convenuto in giudizio una banca, proponendo opposizione al precetto intimato dall’istituto di credito in forza di un contratto di mutuo ipotecario stipulato fra le parti. La società ha dedotto, fra le altre, la nullità dell’atto di precetto, per inesistenza di titolo idoneo a fondare il processo esecutivo, costituito nella fattispecie da un contratto di mutuo condizionato non qualificabile, in quanto tale, come titolo esecutivo ex art. 474, II comma, n. 3 c.p.c..
Si è costituita la cessionaria del credito di banca contestando la fondatezza dell’opposizione e chiedendone il rigetto.
La quaestio iuris è quindi se possa essere considerato titolo esecutivo un contratto di mutuo che dà atto della erogazione della somma mutuata, di cui viene data quietanza, salvo poi trattenere questa somma su un c/c vincolato sino al verificarsi di date condizioni (ad esempio un’iscrizione di ipoteca).
Il Tribunale di Modena ha ritenuto infondata la deduzione della società, rimarcando che lo stesso impiego della somma mutuata da parte della società per la costituzione del deposito cauzionale presso la banca a garanzia dell’adempimento degli obblighi nascenti dal contratto, postula di necessità la precedente erogazione alla mutuataria di tale somma, e dunque l’entrata della somma nel suo patrimonio e la corrispondente sua uscita dal patrimonio della banca mutuante. L’erogazione della somma mutuata in favore della mutuataria era cioè il necessario presupposto del – logicamente successivo – atto con cui questa disponeva della somma medesima costituendola in deposito cauzionale, che dunque implicava traditio.
Il mutuo in esame non può dunque ritenersi “condizionato”: in questa tipologia di contratto, infatti, l’erogazione della somma mutuata (rectius: da mutuarsi) dipende, in tutto o in parte, da eventi futuri ed incerti, quali ad esempio lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell’immobile ipotecato, e sino a questo momento la somma da mutuare resta nel patrimonio del mutuante. In tal caso – come prima del T.U.B. era espressamente previsto per i mutui fondiari dall’art. 16 R.D. 16/7/1905 n° 646 – l’erogazione della somma mutuata ed il corrispondente rilascio della quietanza, siccome posteriori alla stipula del contratto, richiedono uno o più ulteriori atti notarili (costituenti appunto titolo esecutivo).
È ormai un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 25632 del 27.10.2017) quello secondo il quale “il momento perfezionativo del negozio di mutuo coincide con la cd. “traditio” – con la consegna del denaro, o di altra cosa fungibile, al mutuatario che ne acquista la proprietà -, ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della “res” da parte di quest’ultimo, per cui la costituzione presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria destinato ad essere svincolato all’esito dell’adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, si considera come effettiva erogazione della somma da parte della mutuante perché la costituzione del deposito realizza la piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente alla traditio materiale della somma”. Per cui, nel caso di specie, la disponibilità giuridica della somma conseguita dal mutuatario e la contestuale quietanza rilasciata in atto pubblico dal notaio valgono ad integrare un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 n. 3 c.p.c., non pregiudicato dall’atto del mutuatario di costituzione della somma mutuata in deposito cauzionale.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTO DI MUTUO: IN ASSENZA DELL’EFFETTIVA DAZIONE DELLE SOMME NON È TITOLO ESECUTIVO
NON PUÒ DIRSI SORTO CON CERTEZZA IL DIRITTO DI CREDITO ALLA LORO RESTITUZIONE
Ordinanza | Tribunale di Cassino, Pres. Pignata – Rel. Sandulli | 02.09.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratto-di-mutuo-in-assenza-delleffettiva-dazione-delle-somme-non-e-titolo-esecutivo
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: PER IL PERFEZIONAMENTO NON OCCORRE LA MATERIALE TRADITIO DEL DENARO
È SUFFICIENTE IL CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Cristina Liverani | 16.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-con-deposito-cauzionale-per-il-perfezionamento-non-occorre-la-materiale-traditio-del-denaro
MUTUO FONDIARIO: IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ COMPORTA LA NON OPERATIVITÀ DEL PRIVILEGIO PROCESSUALE
LA NORMA È RICONDUCIBILE AD UN INTERESSE PUBBLICO SUPERIORE CIOÈ LA STABILITÀ DEL MERCATO ATTRAVERSO LA STABILITÀ DEL SINGOLO MUTUANTE
Sentenza | Cassazione civile, Sez. III, Pres. Vivaldi – Rel. De Stefano | 28.06.2019 | n.17439
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-il-superamento-del-limite-di-finanziabilita-comporta-la-non-operativita-del-privilegio-processuale
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