ISSN 2385-1376
Testo massima
Il mutuo ben può perfezionarsi anche con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa, piuttosto che con la sua consegna in natura, ritenendo conseguentemente realizzata la tradito rei anche attraverso la consegna di un assegno alla parte mutuataria.
Questo il principio affermato dalla Cassazione civile, Sezione Terza, con la sentenza n. 18260 del 26.08.2014.
In particolare, una debitrice esecutata proponeva opposizione avverso l’esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confronti, innanzi al Tribunale di Latina, deducendo l’inesistenza di un valido titolo esecutivo per aver controparte azionato un contratto che, benché denominato “mutuo”, andava qualificato come mero preliminare di mutuo o come mutuo condizionato, in quanto strutturato sulla consegna non già della somma mutuata, ma di un assegno bancario al notaio rogante, incaricato di trasmetterlo ai mutuatari solo dopo l’iscrizione di ipoteca.
Il Tribunale rigettava l’opposizione ritenendo che gli elementi di atipicità pure riscontrati nel contratto azionato non ne impedissero la qualificazione di mutuo e comunque di valido titolo esecutivo in ordine all’obbligazione di restituzione, assunta in via diretta ed immediata dai mutuatari.
Proposto ricorso per cassazione, la Corte di legittimità ha ritenuto ribadendo un proprio consolidato orientamento che “il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona non soltanto con la consegna materiale della cosa mutuata, ma pure col conseguimento della disponibilità giuridica di essa, sicchè bene la tradito rei può essere realizzata attraverso la consegna di un assegno alla parte mutuataria, quando la consegna avvenga in particolari circostanze” (cfr. Cass. 30 novembre 2011, n. 25569; Cass. 3 gennaio 2011, n. 14; Cass. 3 dicembre 1991, n. 12926).
Infatti, nel caso in esame, l’assegno era stato emesso dalla mutuante, intestato ai mutuatari e solo materialmente consegnato in custodia al notaio affinché potesse da costoro essere incassato esclusivamente una volta utilmente conseguita, con la relativa iscrizione, la garanzia dell’operazione finanziaria.
In altri termini la disponibilità dell’assegno era da considerarsi effettiva benché mediata dall’attività di un professionista legale terzo rispetto alle parte, poiché tale adempimento risultava indispensabile per la costituzione della garanzia ipotecaria concessa dalla parte mutuataria.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 488/2014