Massima a cura della dott.ssa Simona Mascellaro
In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall’art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.
È valido il contratto di mutuo sottoscritto dal solo cliente prodotto in un giudizio ove le parti non hanno sollevato contestazione sul contenuto, atteso che a fortiori, tale comportamento può senza dubbio alcuno considerarsi come idoneo a dimostrare la propria volontà di avvalersi del detto documento, per cui non sussiste alcuna ipotesi di nullità per la mancanza della sottoscrizione.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Trapani Giudice Giovanna Orlando con la sentenza n. 160 del 16 febbraio 2021 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, relativamente ad un contratto di mutuo monofirma.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI MONOFIRMA: L’OMESSA SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA NON DETERMINA LA NULLITÀ
IL REQUISITO FORMALE NON DEVE ESSERE INTESO IN SENSO STRUTTURALE, BENSÌ FUNZIONALE
Ordinanza | Cassazione civile, Sez. VI – sottosez. I, Pres. Ferro – Rel. Di Marzio | 31.12.2020 | n.30016
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE IN IPOTESI DI MANCATA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA BANCA
LA NULLITÀ DI PROTEZIONE NON OPERA NEI CONFRONTI DELLA PARTE CHE NON DISCONOSCE IL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Roberto Notaro | 07.04.2017 | n.4191
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ED EFFICACI ANCHE LADDOVE SOTTOSCRITTI DAL SOLO CLIENTE
NESSUNA NORMA RICHIEDE LA SOTTOSCRIZIONE CONTESTUALE, NÉ MATERIALE, NÉ TEMPORALE, DEL DOCUMENTO CONTRATTUALE
Sentenza | Tribunale di Catania, Dott. Giorgio Marino | 17.02.2017
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