ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Teodoro Carsillo del foro di Roma
Pur essendo il mutuo un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma, perché sia integrato tale elemento costitutivo del contratto, non è necessaria la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente che ne sia assicurata da parte del mutuante la disponibilità giuridica.
Costituiscono, quindi, equipollenti della traditio, la creazione da parte del mutuante di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, sì da determinare l’uscita della somma dal patrimonio del primo e l’acquisizione della stessa al patrimonio del secondo, ovvero le specifiche pattuizioni inserite dalle parti nel contratto di mutuo, consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata al fine di soddisfare un interesse del primo.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Napoli, dott. Antonio Casoria, con sentenza n. 5681, depositata in data 17.04.2015.
Nel caso in esame, veniva stipulato un contratto notarile di mutuo fondiario, in cui l’erogazione risultava effettuata senza che la somma fosse posta immediatamente nella piena e libera disponibilità del mutuatario, in quanto vincolata (a titolo di deposito cauzionale o pegno) in favore della Banca, con l’obbligo per quest’ultima di svincolarla solo al momento dell’adempimento, da parte del mutuatario, dell’obbligo di dimostrare la regolare costituzione della garanzia ipotecaria di primo grado, oltre che l’assenza di vincoli sul bene ipotecato. In caso di mancato adempimento, la Banca avrebbe potuto risolvere il contratto e trattenere definitivamente la somma erogata e vincolata, per la soddisfazione dei propri crediti.
Sulla base di tali riscontri, il Giudice dell’Esecuzione dichiarava l’improcedibilità dell’esecuzione, ritenendo che “il collegamento esistente tra i due contratti, quello di finanziamento e quello di deposito delle somme in deposito cauzionale o pegno, valessero ad attuare in via indiretta la funzione del mutuo obbligatorio. In sostanza, il differimento dell’erogazione delle somme ad un momento successivo, futuro ed incerto, valeva ed escludere la sussistenza del titolo esecutivo”.
Avverso tale provvedimento, il creditore proponeva opposizione.
Il Tribunale, nel disporre l’accoglimento del gravame, con conseguente revoca del provvedimento del Giudice dell’Esecuzione di improcedibilità dell’esecuzione, ha ribadito rilevanti principi di diritto relativamente alla fattispecie del contratto notarile di mutuo.
Le statuizioni del provvedimento in esame si sviluppano sul rilievo che “il contratto notarile di mutuo, posto a base dell’intrapresa esecuzione, espressamente attestava la consegna della somma mutuata attraverso accredito su conto bancario e la contestuale ampia e liberatoria quietanza rilasciata dal mutuatario. Solo con successivo atto, le somme erano state costituite in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante in forza di un atto di disposizione del mutuatario, che logicamente presupponeva la disponibilità della somma”.
Sulla base di tali osservazioni, il Tribunale ha motivato l’accoglimento dell’opposizione richiamando un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “pur essendo il mutuo un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma, perché sia integrato tale elemento costitutivo del contratto, non è necessaria la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente che ne sia assicurata da parte del mutuante la disponibilità giuridica. Si è quindi ritenuto che costituiscano equipollenti della traditio, la creazione da parte del mutuante di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, sì da determinare l’uscita della somma dal patrimonio del primo e l’acquisizione della stessa al patrimonio del secondo, ovvero le specifiche pattuizioni inserite dalle parti nel contratto di mutuo, consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata al fine di soddisfare un interesse del primo” (cfr. Cass. Civ. n. 14/2011).
Il Giudice, in conclusione, ha ritenuto la fattispecie de qua “compatibile con questo paradigma”, dal momento che l’atto di disposizione compiuto dal mutuatario, presuppone necessariamente la conseguita disponibilità giuridica della somma.
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Numero Protocolo Interno : 242/2015