Il contratto di mutuo ex art. 1813 c.c., ha carattere essenzialmente reale e si perfeziona con la consegna da parte del mutuante al mutuatario di determinate quantità di denaro o di altre cose fungibili, tuttavia, non è comunque necessario che i beni vengano materialmente consegnati, essendo sufficiente che vengano posti nella disponibilità giuridica del mutuatario.
In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell’opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l’opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell’ambito dell’onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, pertanto, la parte che chieda la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla data a mutuo, è tenuta a provare, oltre all’avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l’obbligo di restituzione.
L’eccezione di giudicato esterno, rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, postula, ove sia formulata dalla parte, che quest’ultima, giusta l’art. 2697 c.c., comma 2, non si limiti alla mera allegazione della decisione da cui intende trarre giovamento, ma deduca, in modo specifico ed autosufficiente, che la materia del contendere oggetto del processo in corso sia coperta, in tutto o in parte, dal giudicato formatosi in altro, precedente, giudizio.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Paola, Dott.ssa Giuseppina Vecchione con la sentenza n.58 del 25.01.2017.
Nella fattispecie in esame dei mutuatari convenivano in giudizio una Banca mutuante, e promovendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore dell’istituto creditizio stante il mancato pagamento di alcune rate scadute in merito ad un contratto di mutuo ipotecario stipulato con il suddetto istituto creditizio, “per l’estinzione totale e definitiva” dell’esposizione debitoria in sofferenza, chiedevano la dichiarazione di nullità del decreto opposto per difetto di prova scritta del credito azionato ovvero per la sua radicale inesistenza.
In particolare, gli attori, eccependo l’esistenza di giudicato sul credito azionato, nonché nel merito, il difetto di prova scritta di esso, ponevano in evidenza che la relativa operazione non era reale ma simulata, ossia posta in essere al fine di estinguere un precedente conto corrente presso la medesima Banca.
Si costituiva, tempestivamente, in giudizio l’istituto di credito opposto, che nel contestare le difese di parte avversa, evidenziava l’idoneità della prova scritta costituita dalla documentazione allegata al monitorio circa il credito vantato verso i mutuatari.
Il Giudicante, operando un esame della sentenza emessa dal Giudice dell’esecuzione, ha ritenuto che l’accertamento di diritto svolto non esercita alcuna preclusione rispetto all’accertamento richiesto in questa sede, posto che sebbene il Giudice dell’esecuzione abbia ritenuto che l’Istituto di credito non aveva assolto l’onere probatorio su di esso gravante, l’assunto rispetto a cui si dichiara che la Banca non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, non costituisce accertamento dell’inesistenza del credito.
Nel merito, il Tribunale ha dichiarato infondata la domanda attorea circa l’accertamento del carattere simulato del contratto di mutuo, ritenendo lo stesso realmente perfezionato in virtù della materia disponibilità giuridica in capo alla mutuataria della somma mutuata, ritenendo sufficiente, stante la natura reale del contratto di mutuo, che i beni vengano, semplicemente, posti nella disponibilità giuridica del mutuatario.
In particolare, in conformità con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la parte che chieda la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla data a mutuo, è tenuta a provare, oltre all’avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l’obbligo di restituzione il Giudicante ha ritenuto correttamente adempiuto l’onere della prova incombente sull’istituto creditizio.
Alla luce di quanto innanzi detto, il Tribunale, ha rigettato le domande attoree, compensando le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
MUTUO: PER IL PERFEZIONAMENTO È SUFFICIENTE LA SEMPLICE DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELLA SOMMA
NON È RICHIESTA LA MATERIALE E FISICA TRADITIO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Roberto Peluso | 23.03.2017 | n.3477
MUTUO: SI PERFEZIONA CON LA DISPONIBILITÀ GIURIDICA IN DEPOSITO CAUZIONALE
NON È NECESSARIA LA MATERIALE E FISICA TRADITIO DEL DENARO NELLE MANI DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Antonio Casoria | 17.04.2015 | n.568
SIMULAZIONE NEI CONTRATTI: EFFETTI DEL GIUDICATO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CHE NON HANNO PARTECIPATO AL GIUDIZIO
IL GIUDICATO (POSITIVO O NEGATIVO) SULL’ESISTENZA DELLA SIMULAZIONE È SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DELL’ART.2909 CC
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 07.06.2012 | n.13938
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