Il cosiddetto “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l’accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l’estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Torino, Pres. Rel. Maccarone, con la sentenza n. 1130 del 29 settembre 2023.
Nel caso di specie, il Collegio ha respinto la tesi dell’appellante che invocava la nullità del mutuo in quanto in esso non vi sarebbero state reali dazioni di denaro, perché gli importi mutuati sarebbero direttamente transitati sul conto corrente, per ripianare una situazione a debito della correntista senza alcun apporto concreto di denaro spendibile: si sarebbe trattato di un mera operazione contabile in relazione alla quale sarebbe stato del tutto assente lo spostamento patrimoniale dalla banca mutuante al patrimonio della mutuataria, operazione effettuata per ridefinire la posizione debitoria della società, con rateizzazione corrispondente al rimborso rateale pattuito nei contratti di mutuo, e costituire per essa garanzie reali a favore della banca creditrice.
La Corte di appello ha affermato che si tratta però di un’operazione legittima avente una specifica valenza negoziale: il denaro erogato con il mutuo non può infatti essere considerato una “mera partita contabile”, perché la sua corresponsione ha avuto l’effetto, certamente non solo apparente, di azzerare la situazione debitoria facente capo alla società sul conto corrente.
Pertanto, “Il cosiddetto “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo – in quanto non contrario né alla legge, né all’ordine pubblico – e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l’accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l’estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”.”
Secondo il Collegio, dunque, “Non è teorizzabile alcuna nullità dei contratti di mutuo fondiario in esame per carenza di causa in relazione alla mancanza di traditio, che vi è stata, come dimostra l’azzeramento del saldo negativo debitorio conseguente alle stipule e alle erogazioni del denaro con sua messa a disposizione sul conto corrente in sofferenza.”
Ne è conseguita la piena legittimità delle ipoteche concesse dalla stessa debitrice alla banca a garanzia dei mutui nonché il rigetto dell’appello proposto e la condanna alle spese di lite in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: LA “TRADITIO REI” PUÒ ANCHE CONSISTERE NELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELLA SOMMA DI DENARO
È LEGITTIMO IL CD MUTUO SOLUTORIO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Andrea Palma | 08.10.2023 | n.1609
MUTUO SOLUTORIO: LA REVOCABILITÀ È ESCLUSA SE VIENE STIPULATO NELL’AMBITO DI UN PIÙ AMPIO PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
TALE CONTRATTO RESTA LECITO ANCHE SE VOLTO SOLTANTO A ESTINGUERE PASSIVITÀ PREGRESSE
Ordinanza | Cass. civ., Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Fidanzia | 09.06.2023 | n.16377
MUTUO: PER IL PERFEZIONAMENTO NON OCCORRE LA MATERIALE TRADITIO DEL DENARO
È SUFFICIENTE LA SUSSISTENZA DI UN AUTONOMO TITOLO DI DISPONIBILITÀ A FAVORE DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Susanna Zavaglia | 01.10.2019 | n.1528
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