Il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo in quanto non è contrario né a norme di legge né all’ordine pubblico.
Tale tipologia di mutuo non può essere qualificata come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l’accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l’estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.
L’affermazione secondo cui il mutuo solutorio costituirebbe un pactum de non petendo perché non vi sarebbe spostamento del denaro dal mutuante al mututario non è sostenibile.
Infatti, nel contratto di mutuo la dazione assume rilevanza giuridica (e non fisica) ed inoltre con l’erogazione la consistenza del patrimonio del mutuatario si modifica rendendo insostenibile la tesi secondo cui non vi sia spostamento del denaro.
Infine, la tesi del pactum de non petendo mortifica la libertà negoziale delle parti, negando loro la facoltà di stipulare accordi di ristrutturazione atipici.
La concessione di un mutuo c.d. “solutorio” può nel singolo caso celare un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento: ma in tali casi l’atto sarà nullo o revocabile per questa ragione, e non perché sia stato concesso allo scopo di saldare un debito pregresso.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Rosetti con la sentenza n.23149 del 25.07.2022.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’OPERAZIONE DI “RIPIANAMENTO” DI DEBITO A MEZZO DI NUOVO “CREDITO”
La modifica accessoria dell’obbligazione come pactum de non petendo ad tempus
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Genovese – Rel. Dolmetta | 26.01.2021 | n.1517
MUTUO DI SCOPO: IRRILEVANTE CHE LA FINALITÀ SIA ATTUATA PRIMA O DOPO L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
SUSSISTE NULLITÀ SE (E SOLO SE) IL PRESTITO VIENE UTILIZZATO PER UN FINE DIVERSO DA QUELLO INDICATO IN CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott. Fausto Basile | 02.03.2018 | n.4578
MUTUO FONDIARIO: NON È POSSIBILE QUALIFICARLO COME “MUTUO DI SCOPO”
La finalità della somma mutuata non è elemento essenziale di tale schema negoziale
Sentenza | Tribunale di Varese, Giudice Heather M.R. Lo Giudice | 22.10.2018 | n.831
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