La penale per l’anticipata estinzione del mutuo non può essere considerata un onere collegato all’erogazione del credito, riguardando, piuttosto, una fase successiva ed eventuale del rapporto, ovvero la sua risoluzione anticipata; essa è rivolta, infatti, ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento, poi disatteso per effetto dell’anticipata risoluzione.
L’inclusione nella determinazione del TAEG degli interessi moratori è priva di logica, da un punto di vista, ancor prima che giuridico, prettamente matematico.
L’erronea indicazione dell’ISC non comporterebbe l’indeterminatezza delle specifiche condizioni economiche applicate al contratto, ma costituirebbe soltanto una condotta illecita dell’istituto di credito, in violazione dei principi di pubblicità e trasparenza, suscettibile di determinare, al più, un obbligo risarcitorio a favore del consumatore; invero, l’ISC non costituisce, in sé, condizione economica applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa, non incidendo sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definito dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Treviso, Giudice Elena Merlo, con la sentenza n. 1849 del 27.09.2018.
Nel caso in esame dei mutuatari convenivano in giudizio una banca, con la quale avevano stipulato un contratto di mutuo ipotecario, deducendo l’usurarietà degli interessi applicati, tenuto conto del costo pattuito per l’estinzione anticipata del credito e della previsione di addebito di interessi moratori, maggiorati di spese di sollecito, in caso di un mancato perfetto e puntuale adempimento da parte del mutuatario, una difformità tra l’ISC dichiarato nel contratto e quello effettivamente applicato al fine di ottenere la condanna della convenuta alla restituzione di tutti gli interessi versati, nonché la nullità della clausola contrattuale relativa e necessità di sostituzione del valore del TAN (5,02%) con il tasso minimo dei BOT nei 12 mesi precedenti, ai sensi dell’art. 117 TUB.
Si costituiva l’istituto di credito, chiedendo il rigetto delle domande attoree, contestando la lamentata applicazione di interessi usurari.
Il Giudice adito ha preliminarmente precisato che la penale per l’estinzione anticipata del mutuo non può essere considerata un onere collegato all’erogazione del credito, riguardando, piuttosto, una fase successiva ed eventuale del rapporto, ovvero la sua risoluzione anticipata; invero, essa è rivolta, ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento, poi disatteso per effetto dell’anticipata risoluzione.
Quanto all’inclusione nella determinazione del TAEG degli interessi moratori, il Tribunale ha ribadito quanto ampiamente sancito sia dalla Suprema Corte che dai Giudici di merito, che l’inclusione nella determinazione del TAEG appare priva di logica, da un punto di vista, ancor prima che giuridico, prettamente matematico.
Nel caso di specie, non è stato applicato ai mutuatari nessun interesse moratorio; di tal che, anche aderendo – ad abundantiam – alla ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale in base alla quale la previsione di interessi moratori costituirebbe, quanto meno, una clausola penale, ai sensi degli artt. 1382 ss. c.c., difetterebbe, comunque, il presupposto per una sua riconduzione ad equità laddove manifestamente eccessiva, in mancanza di una concreta applicazione di detti interessi.
Infine, in merito alla dedotta difformità tra ISC dichiarato nel contratto (4,30%) e ISC effettivo (5,02%), l’organo giudicante ha rilevato che dal documento di sintesi delle condizioni economiche applicate al mutuo emerge che l’assicurazione in questione costituisce “servizio accessorio a carattere opzionale”; il contratto assicurativo, del resto, non è stato prodotto in giudizio né dagli attori né dalla convenuta.
Detto carattere opzionale, per altro facoltativo, del servizio impedisce di ritenere che il costo in questione sia stato imposto ai mutuatari dal creditore, in assenza di diverse deduzioni in merito; conseguentemente, l’assicurazione in oggetto non è stata dall’istituto di credito inclusa nel calcolo del TAEG/ISC, in assenza del relativo obbligo.
Per di più è doveroso precisare che l’erronea indicazione dell’ISC non comporterebbe l’indeterminatezza delle specifiche condizioni economiche applicate al contratto, ma costituirebbe soltanto una condotta illecita dell’istituto di credito, in violazione dei principi di pubblicità e trasparenza, suscettibile di determinare, al più, un obbligo risarcitorio a favore del consumatore, nel caso di specie nemmeno invocato; invero, l’ISC non costituisce, in sé, condizione economica applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa, non incidendo sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definito dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.
Per le suddette ragione il Tribunale ha rigettato la domanda, con conseguente condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE PUÒ ESSERE COMPUTATA SOLO OVE CONCRETAMENTE APPLICATA
NON SI SOMMANO GLI INTERESSI MORATORI CON LA COMMISSIONE AI FINI DELLA VERIFICA DEL TEG
Ordinanza | Tribunale di Trani, Dott. Ivan Barlafante | 11.01.2017
USURA: ESCLUSA MORA DAL CALCOLO DEL TEG PERCHÉ NON DOVUTA ALL’EROGAZIONE DEL CREDITO
LA VERIFICA DEL SUPERAMENTO TSU DEVE ESSERE AUTONOMAMENTE ESEGUITA PER CIASCUNA CATEGORIE SENZA SOMMATORIA TRA CORRISPETTIVI E MORATORI
Sentenza | Tribunale di Vincenza, Giudice Maximiliano Lenzi | 07.11.2017 | n.311
MUTUI: LA DIFFORMITÀ DELL’INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC) NON COMPORTA ALCUNA NULLITÀ EX ART. 117 TULB
E’ UNO STRUMENTO DI CARATTERE ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVO
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio | 12.03.2018 |
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