È’ legittimo il contratto debitamente sottoscritto contenente la modalità di determinazione degli interessi tramite indice EURIBOR, in quanto il rinvio ad un sistema di rilevazione esterno, di per sé non costituisce vizio inficiante la determinabilità dell’oggetto contrattuale.
Il metodo di ammortamento c.d. alla francese, caratterizzato dal fatto che la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce, non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva, determinando in concreto un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Salerno, Dott. Giorgio Jachia, con ordinanza del 21.05.2017.
Nella fattispecie considerata, una società mutuataria conveniva in giudizio la Banca mutuante per sentir dichiarare la nullità del contratto di mutuo perché viziato da usura e anatocismo.
L’istituto di credito convenuto si costituiva contestando in toto la domanda attorea e chiedendo il rigetto della stessa.
In particolare, la mutuataria disconosceva il valore del piano di ammortamento sottoscritto, che nel caso di specie era riconducibile al metodo di ammortamento c.d. alla francese, il quale prevede che la quota capitale aumenti progressivamente, mentre la quota interessi decresca.
Il Giudice riteneva che tale metodo, di per sé, non determinasse alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi, atteso che la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva.
In altri termini, affermava che in tali casi, l’interesse applicato è un interesse semplice e quindi, siffatto sistema di calcolo non genera alcun effetto anatocistico ossia di produzione di interessi sugli interessi, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate.
In merito, poi, alla lamentata nullità della clausola di determinazione degli interessi tramite indice EURIBOR, il Tribunale evidenziava in linea con la giurisprudenza di legittimità, che la determinatezza della somma non fosse influenzata dalla elevata tecnicità del sistema di rilevazione e che per la determinabilità dell’oggetto dell’obbligazione accessoria ad essi relativa, fosse bensì indispensabile che gli elementi estrinseci od i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale, fossero specifici.
Riteneva, inoltre, nella specie, che i debitori con la sottoscrizione del contratto avessero esplicitamente accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione nonostante la complessità di calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, pertanto, il rinvio ad un sistema di rilevazione esterno di per sé non costituiva vizio inficiante la determinabilità dell’oggetto contrattuale, con conseguente piena validità del contratto stipulato.
Alla luce di tali considerazioni respingeva le eccezioni formulate dalla società mutuataria, rinviando la causa per la discussione ad una udienza successiva.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:
MUTUI: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA ANATOCISMO
SOSTENERE IN GIUDIZIO UN EFFETTO ANATOCISTICO AUTOMATICO INTEGRA GLI ESTREMI DELLA LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda | 24-03-2015 n.758
MUTUO: VALIDO IL PIANO DI AMMORTAMENTO PROGRESSIVO ALLA “FRANCESE”
NON SI VERIFICA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO IN QUANTO GLI INTERESSI SI CALCOLANO SULA QUOTA DI CAPITALE DECRESCENTE
Sentenza | Tribunale di Salerno dott. Alessandro Brancaccío | 30-01-2015 n.587
MANIPOLAZIONE EURIBOR: RESPINTA LA TESI DELL’ESISTENZA DI UNA INTESA RESTRITTIVA DEL MERCATO
MEDIA ARITMETICA DI TASSI DI INTERESSE DELLE BANCHE OPERANTI NELL’EUROZONA
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Claudio Marangoni | 09.01.2017 | n.111
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