ISSN 2385-1376
Testo massima
Il mutuo utilizzato dalla banca per ripianare l’esposizione debitoria ha causa lecita. La concessione di una dilazione di pagamento per un credito immediatamente esigibile in cambio di una diversa regolamentazione delle condizioni relative (anche più favorevoli) costituisce uno scambio economico effettivo e meritevole di tutela giuridica
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, in persona del dott. Ciro Caccaviello con la sentenza del 23 settembre 2014.
La controversia era relativa ad un contenzioso bancario ove il cliente deduceva nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la nullità per illiceità della causa di un contratto di mutuo in quanto la somma sarebbe stata mutuata al fine di finanziare un programma di investimento mentre in realtà veniva utilizzata dalla banca per ripianare la precedente esposizione dell’azienda.
Il Giudice ha rigettato la domanda in quanto il contratto di mutuo, come tale, non poteva ritenersi affetto da nullità.
Difatti, il contratto di mutuo stipulato allo scopo di estinguere uno o più debiti preesistenti scaduti del mutuatario nei confronti dell’istituto di credito mutuante non è nullo per illiceità della causa, in quanto il mutuo non è un mutuo di scopo e comunque, sotto il profilo causale, il finanziamento si realizza in tal caso nella forma del dilazionamento di un debito altrimenti immediatamente esigibile.
La nullità del contratto può configurarsi solo e alla condizione che i debiti preesistenti siano illeciti perché inesistenti o frutto di violazione di norme imperative.
Correttamente il Giudice ha affermato che in tali casi la causa del contratto risulta assolutamente lecita poiché “la concessione di una dilazione di pagamento per un credito immediatamente esigibile in cambio di una diversa regolamentazione delle condizioni relative (anche più favorevoli) costituisce uno scambio economico effettivo e meritevole di tutela giuridica“.
La decisione in commento rafforza il già consolidato orientamento in materia secondo il quale, il mutuo può essere utilizzato quale strumento per la ristrutturazione del debito.
Sul punto si segnalano i seguenti precedenti di merito:
BANCHE: IL MUTUO FONDIARIO DESTINATO ALL’ESTINZIONE DI DEBITI PREGRESSI È VALIDO
Ordinanza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dott. Valerio Colandrea | 29-10-2013
MUTUO FONDIARIO: AMMISSIONE AL PASSIVO ANCHE SE STIPULATO PER ESTINGUERE UN DEBITO PREESISTENTE
Decreto | Tribunale di Napoli, giudice relatore Dott. De Matteis | 25-02-2014
Testo del provvedimento
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