ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel contratto di mutuo basato su ammortamento progressivo “alla francese” non si verifica alcun fenomeno anatocistico se la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, giacché gli interessi vengono quantificati soltanto sulla quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
L’ordine di esibizione, avendo una valenza meramente residuale nell’ambito dei mezzi istruttori, non può costituire uno strumento per eludere l’onere della prova gravante sulla parte che intende far valere in giudizio un diritto.
La consulenza tecnica d’ufficio presuppone che siano stati addotti dalla parte interessata concreti e specifici elementi a fondamento della propria domanda per cui non può essere utilizzata per compiere indagini esplorative dirette all’accertamento di circostanze e fatti la cui dimostrazione rientri, invece, nell’onere probatorio della parte stessa e per supplire alla carenza delle proprie allegazioni.
La manifesta infondatezza di una opposizione, incentrata su erronei ed inappropriati assunti giuridici e destituita di qualsiasi supporto probatorio, costituendo espressione di uno strumentale e dilatorio esercizio dell’attività processuale e, dunque, di un agire gravemente colposo, non sorretto dal doveroso impiego di quella diligenza che avrebbe consentito alla parte di avvertire agevolmente l’ingiustizia della propria domanda, integra una ipotesi di lite temeraria, sanzionabile ex art. 96, comma 3, c.p.c.,.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Salerno con la sentenza del 30 gennaio 2015 (giudice dott. Alessandro Brancaccio).
È accaduto che un cliente ha proposto opposizione a precetto assumendo che il credito azionato dalla Banca era stato calcolato in misura nettamente superiore al dovuto poiché il calcolo della rata mensile del mutuo era stato effettuato mediante la formula dell’interesse composto, generando, di riflesso, illegittimi effetti anatocistici. Nel caso di specie il contratto di mutuo consentiva all’istituto bancario, in caso di ritardato pagamento, di applicare gli interessi moratori sulle intere rate scadute, comprensive, dunque, anche della quota degli interessi corrispettivi in esse racchiusa.
L’istituto di credito si è costituito in giudizio ed ha contestato le pretese avanzate dal cliente precisando che gli interessi moratori non erano stati mai conteggiati sulle rate pagate regolarmente.
La Banca ha precisato che il sistema di ammortamento alla francese utilizzato sulle rate ordinarie non comportava alcun effetto anatocistico, poiché caratterizzato dall’applicazione dell’interesse semplice e non di quello composto.
Il Tribunale ha rigettato la domanda affermando, in via generale, che il sistema di ammortamento progressivo o “alla francese” non comporta alcun fenomeno anatocistico, poiché, sin dalla prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta.
Il cliente aveva, inoltre, dedotto che l’applicazione dei tassi di interesse applicati dalla opposta banca fossero superiori a quelli trimestralmente rilevati dal Ministero dell’Economia senza, tuttavia, indicare la misura dell’illegittimo addebito.
L’opponente, tuttavia, non ha fornito alcun idoneo elemento probatorio al fine di dimostrare l’eccessiva quantificazione del credito azionato dall’istituto di credito né, tantomeno, l’effettiva applicazione di un tasso di interesse maggiore di quello concordato. Non ha, peraltro, dimostrato la sussistenza di un meccanismo di capitalizzazione degli interessi, limitandosi ad una generica enunciazione di principio. Il Tribunale ha, dunque, rigettato la richiesta della consulenza tecnica d’ufficio ritendo che la domanda non fosse stata supportata da concreti e specifici elementi di prova.
Il Tribunale ha, peraltro, statuito che la proposta opposizione fosse manifestamente infondata, dilatoria e destituita di qualsivoglia fondamento giuridico ed ha ritenuto sussistente anche i presupposti per la condanna del cliente al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall’art. 96, comma 3, cpc ravvisando, quindi, nel caso di specie, un’ipotesi di lite temeraria.
In relazione alla validità del piano di ammortamento alla “francese” si segnalano i seguenti precedenti:
MUTUO: L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
CIASCUNA RATA COMPORTA LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO DI TUTTI (ED UNICAMENTE DE)GLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
In materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell’art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.
MUTUI: VALIDO L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE IN QUANTO APPLICA L’INTERESSE SEMPLICE
IN CASO DI INADEMPIMENTO, L’EFFETTO ANATOCISTICO PRODOTTO DAGLI INTERESSI DI MORA È NORMATIVAMENTE DISCIPLINATO E CONSENTITO
In materia di contratto di mutuo, è legittimo il sistema di ammortamento c.d. alla francese, che garantisce il rispetto della regola dell’interesse semplice, non producendo interessi anatocistici.
In caso di inadempimento, è lecito l’effetto anatocistico prodotto dal meccanismo per il quale gli interessi di mora vengono computati sulle rate impagate comprensive di capitale ed interessi in quanto espressamente consentito dall’art.3 della Delibera Cicr 9.2.2000.
MUTUI: L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON IMPLICA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI UNICAMENTE SULLA QUOTA CAPITALE DECRESCENTE, PER CUI NON SI VERIFICA ANATOCISMO
Il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
Tale metodo di calcolo esclude anche, di conseguenza, che vi sia alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo.
MUTUI BANCARI: È LEGITTIMO IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE
IL METODO NON IMPLICA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI, POICHÉ GLI STESSI VENGONO CALCOLATI UNICAMENTE SULLA QUOTA CAPITALE VIA VIA DECRESCENTE E PER IL PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DI CIASCUNA RATA
In particolare, afferma il Tribunale che il sistema cd. “alla francese” prevede il rimborso del capitale mutuato attraverso rate costanti, in ciascuna delle quali la quota di capitale aumenta progressivamente, mentre la quota di interessi progressivamente decresce.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 83/2015