Provvedimento segnalato dall’Avv. Ascanio Amenduni del foro di Bari
In tema di mutuo, la circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento “all’italiana” (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell’obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli).
La caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese, infatti, è quella di variare progressivamente la composizione delle rate, costanti nell’importo complessivo, in quanto al decrescere progressivo della parte di interessi dovuta si accompagna un progressivo aumento della quota di capitale restituito: ciò non determina un’illecita capitalizzazione composta degli interessi ma solo una diversa costruzione delle rate costanti.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Bari, Giudice Paola Cesaroni, con la sentenza n. 3042 del 20 luglio 2023.
Accadeva che la debitrice proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo richiesto dalla banca, lamentando, tra l’altro, l’usurarietà degli interessi pattuiti, l’errata indicazione del TAEG, nonché l’illegittima applicazione della capitalizzazione di interessi passivi relativamente al contratto di mutuo sottoscritto.
Si costituiva la banca, che contestava la fondatezza dell’opposizione ed invocava la conferma del decreto.
Il Giudice, esaminate le varie istanze, ha affermato che l’usurarietà dei tassi di interesse applicati era da escludere, dato che il piano di ammortamento alla francese adottato nel contratto comportava un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento “all’italiana” non per un illegittimo effetto anatocistico- proprio del primo programma di rateizzazione dell’obbligazione restitutoria- quanto, più semplicemente, per il fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo imponeva di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrispondeva un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi.
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ha rigettato l’opposizione, con condanna dell’opponente alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON GENERA UN FENOMENO DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA
GLI INTERESSI SONO CALCOLATI SOLO SUL CAPITALE RESIDUO
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Patrizia Pietracci | 09.05.2023 | n.506
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON SI CONFIGURANO ANATOCISMO E USURA
OGNI RATA DETERMINA UNICAMENTE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi | 18.11.2022 | n.1750
LE DIFFERENZE CON IL PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. “ALL’ITALIANA”
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Simona Di Paolo | 09.01.2023 | n.1
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO
INTERESSI SEMPRE CALCOLATI SOLO SU QUOTA CAPITALE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Giudice Claudia Pingitore | 09.03.2022 |
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON REALIZZA ANATOCISMO
IL CALCOLO VIENE EFFETTUATO SULLA QUOTA CAPITALE PER OGNI SINGOLA RATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Daniela Galazzi | 24.01.2022 | n.82
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno