Rispetto ai mutui o ai finanziamenti a tasso variabile, nei quali la prestazione a carico del prenditore del credito non è determinata, ma è determinabile, poiché connessa ad un parametro esterno, solitamente un indice finanziario, se è ovvio che occorre confrontare con il limite di legge del tempo della conclusione del contratto, l’interesse iniziale; seppur meno ovvio, deve comunque ritenersi che non si debba confrontare, con il limite di legge del tempo della conclusione del contratto, anche la misura dell’interesse che verrà a determinarsi lungo la durata del rapporto proprio quale effetto diretto e meccanico della variazione del parametro di riferimento.
Diversamente opinando, ovvero ritenendo che si debba confrontare, con il limite dell’interesse di legge del tempo della conclusione del contratto, anche la misura che verrà a determinarsi lungo la durata del contratto proprio quale effetto diretto ed automatico della variazione del parametro di riferimento, verrebbe in sostanza quasi del tutto meno quella componente del contratto volontariamente aleatoria, conferita proprio dall’indicizzazione del tasso, che caratterizza il mutuo variabile e che risponde ad un interesse – che oltre ad esser meritevole di tutela sul piano oggettivo – è ascrivibile ad entrambe le parti, e consiste nella rispettiva aspettativa di avvantaggiarsi di una fluttuazione al rialzo o al ribasso del parametro esterno di riferimento.
L’usura, quale illecito anche penalmente rilevante, implica la sussistenza anche di un profilo soggettivo che non può essere rinvenuto in capo alla Banca in un caso in cui il superamento della soglia vigente al momento della conclusione sia sopravvenuto in corso di contratto in ragione della fluttuazione al rialzo dell’indice di riferimento, e ciò a meno di dimostrare che tale innalzamento fosse in realtà al momento della pattuizione, secondo uno scenario probabilistico, certo.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Alessandria, Giudice Martina Cacioppo, con la sentenza n. 568 de 26 giugno 2023.
Nel caso di specie, parte attrice citava in giudizio la Banca mutuante chiedendo la rielaborazione dei piani di ammortamento e la rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti nonché la condanna della Banca stessa al risarcimento del danno.
Secondo l’attore, come sarebbe emerso dai rendiconti trasmessi dall’Istituto bancario, quest’ultimo per alcune mensilità avrebbe applicato al mutuatario tassi superiori alla soglia di usura vigente al momento della stipula, tale circostanza integrando gli estremi di una vera e propria usura originaria.
Il Tribunale piemontese ha rigettato la domanda attorea in quanto, alla luce dei principi già menzionati, la parte attrice mutuataria si era senz’altro giovata nel corso dell’esecuzione dei rapporti di mutuo in esame dell’alea contrattuale conferita dall’indicizzazione del tasso, considerato che, come si evinceva dai rendiconti al 2017 prodotti, salvo che per i periodi oggetto di doglianza, il tasso concretamente applicato era sempre stato inferiore – anche di molto – a quello vigente al momento della stipula (ad esempio per il mutuo del 23.03.2005, il periodo compreso tra il 1.03.2009 ed 1.03.2017 in cui il tasso era stato costantemente inferiore a quello individuato al momento della stipula (4,429%) assestandosi per tutte le mensilità successive al 1.01.2016 a valori addirittura inferiori al 2%; situazione del tutto analoga a quella realizzatasi per il mutuo del 29.03.2006).
Il Tribunale ha evidenziato che l’usura, quale illecito anche penalmente rilevante, implica la sussistenza anche di un profilo soggettivo che non può essere rinvenuto in capo alla Banca in un caso in cui il superamento della soglia vigente al momento della conclusione sia sopravvenuto in corso di contratto in ragione della fluttuazione al rialzo dell’indice di riferimento, e ciò a meno di dimostrare che tale innalzamento fosse in realtà al momento della pattuizione, secondo uno scenario probabilistico, certo; circostanza questa che sicuramente non era ricorsa nel caso di specie dal momento che, in realtà, per la maggior parte del tempo la fluttuazione dell’Euribor era stata favorevole al mutuatario avendo comportato un ribasso del tasso, rispetto a quello esistente al momento della stipula.
Per tali motivi la domanda dell’attore è stata rigettata e il medesimo condannato al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
VA ESCLUSA LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA IN QUANTO CONFORME ALLA DISCIPLINA DI LEGGE
Sentenza | Tribunale dell’Aquila, Giudice Emanuele Petronio | 23.04.2021 | n.334
MUTUO: VALIDA LA CLAUSOLA CON DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI TRAMITE INDICE EURIBOR
LEGITTIMO IL RINVIO AD UN SISTEMA DI RILEVAZIONE ESTERNO
Ordinanza | Tribunale di Salerno, Dott. Giorgio Jachia | 21.05.2017
MANIPOLAZIONE EURIBOR: RESPINTA LA TESI DELL’ESISTENZA DI UNA INTESA RESTRITTIVA DEL MERCATO
MEDIA ARITMETICA DI TASSI DI INTERESSE DELLE BANCHE OPERANTI NELL’EUROZONA
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Claudio Marangoni | 09.01.2017 | n.111
MANIPOLAZIONE EURIBOR: NON È CONFIGURABILE IN ASTRATTO UN’INTESA ANTICONCORRENZIALE
È PIENAMENTE VALIDA LA CLAUSOLA CONTRATTUALE DI DETERMINAZIONE DEL TASSO VARIABILE CON TALE PARAMETRO
Sentenza | Tribunale di Marsala, Dott. Francesco Paolo Pizzo | 14.06.2016 | n.517
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno