L’accordo di negoziazione assistita che non riporti la dichiarazione da parte degli avvocati della conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, comporta l’inesistenza del diritto a procedere in executivis stante il difetto di efficacia esecutiva dell’accordo di negoziazione assistita.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Dott.ssa Cristina Pigozzo, con la sentenza n. 12727 del 17.06.2019.
Il caso: un Condominio, dopo l’accordo di negoziazione, regolarmente sottoscritto dalle parti e dai rispettivi legali, si è reso inadempiente per cui il creditore ha notificato atto di precetto sul detto titolo esecutivo.
Avverso tale intimazione di pagamento il Condominio ha proposto opposizione al precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c., sollevando una serie di eccezioni in rito ed in merito per fronteggiare la richiesta del Professionista, tra cui la violazione dell’art. 5 comma secondo D.L. 132/2014, il quale testualmente richiede che espressamente gli avvocati, oltre a certificare l’autografia delle firme, attestino la conformità dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico.
L’importanza di questa sentenza risiede nell’esprimere, contrariamente a quanto fatto sinora dalla Giurisprudenza, un principio che si fonda sul rigido rispetto del formalismo dei titoli esecutivi in considerazione della loro pregnanza di forza esecutiva. Se, infatti, precisa il Tribunale, la legge favorisce la formazione di titoli esecutivi di origine negoziale, questi debbono essere formati dagli avvocati nel preciso rispetto della norma di legge.
Il Tribunale, pur esaminando altro precedente in materia che aveva ritenuto che tale mancata attestazione potesse essere ricondotta nell’alveo delle mere irregolarità formali inidonee ad impattare sull’intrinseca efficacia esecutiva del titolo, ha ritenuto contrariamente che tale dichiarazione solenne sia condizione di validità dell’accordo negoziale.
Tale impostazione appare corretta in quanto la norma di legge esige testualmente l’attestazione da parte degli avvocati di “conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico” per cui tale mancanza comporta l’inesistenza del diritto a procedere in executivis in mancanza di efficacia esecutiva.
In applicazione di quanto sopra e visto l’art. 479 c.p.c., stante l’inesistenza della notifica di un valido titolo esecutivo, il Tribunale ha accolto l’opposizione con condanna al pagamento delle spese.
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