Pur riconoscendo l’effetto dirompente della interpretazione letterale dell’art. 645 cpc come contenuta nella sentenza del 9.9.10 della S.C. a S.U. non ritiene questo Giudice condivisibile l’escamotage di considerare tale nuova interpretazione applicabile solo ai giudizi instaurati successivamente al 9.9.10, come un ius supervenies, sovvertendo i principi sulle fonti del diritto ex art. 1 delle preleggi e facendo nostro l’ordinamento del “commow law”.
Né è condivisibile la soluzione – pure prospettata da alcuni giudici di merito (cfr. tra varie, ordinanza del Tribunale di Torino del 11.10.2010; ordinanza del Tribunale di Milano del 13.10.10) – di utilizzare l’istituto della rimessione in termini per evitare la sanzione di improcedibilità, sulla base di una interpretazione fornita dalla stessa Cassazione in due ordinanze interlocutorie n. 14.627 del 17.6.2010 e n. 15011 del 2.7.10.
Il rimedio della rimessione in termini ex art. 184 bis cpc, infatti, è stato sempre interpretato in maniera restrittiva, escludendone l’operatività per le situazioni estreme alla trattazione del giudizio, quale la costituzione della parte, militano contro l’applicabilità all’ipotesi in esame di alcune insuperabili obiezioni.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno