Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
Il tardivo deposito della sola nota di trascrizione del pignoramento non comporta “sanzione” di inefficacia ai sensi dell’art. 557 cpc.
La disposizione innanzi richiamata esplicitamente prevede la suddetta conseguenza pregiudizievole esclusivamente per le ipotesi specificate nell’ultimo comma “il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore”.
Il legislatore non ha inteso sanzionare con la perdita di efficacia del pignoramento il diverso adempimento del mero deposito della nota di trascrizione del pignoramento, adempimento che deve essere successivamente valutato dal giudice dell’esecuzione per la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi, di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti e quale presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Napoli, Giudice dott.ssa Monica Cacace, con l’ordinanza del 31.10.2019.
Il provvedimento in commento è stato reso nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, in cui la società esecutata formulava istanza di sospensione, con richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, sul presupposto che il creditore procedente avesse provveduto a depositare tardivamente la nota di trascrizione del pignoramento, pur avendo tempestivamente depositato, ai sensi dell’art. 557 c.p.c., l’atto di pignoramento, il titolo esecutivo, il precetto, la nota di iscrizione a ruolo, la nota di iscrizione ipotecaria e altri atti. Ad avviso della ricorrente, tra l’altro, il legislatore avrebbe concretato una disparità di trattamento tra la perentorietà del termine per il deposito della nota consegnata dall’Ufficiale Giudiziario (previa trascrizione da parte di quest’ultimo) e l’assenza di termine per il deposito della medesima nota, quando eseguita successivamente a cura del creditore procedente.
Il Giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di sospensione/rimessione, affermando che il tardivo deposito della sola nota di trascrizione non comporta la perdita di efficacia del pignoramento.
Questo perché l’art. 557 cpc, nell’ultimo comma prevede che l’inefficacia possa verificarsi solo quando, ad essere depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore, siano “la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto”.
Il termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento, infatti, è da ritenersi ordinatorio, posto che l’adempimento è oggetto di successiva valutazione da parte dal giudice dell’esecuzione nel momento in cui, esaminata la certificazione ipo-catastale e rilevatane la completezza, assume determinazioni sull’istanza di vendita.
In aggiunta – ha sottolineato il Tribunale – alla chiara volontà legislativa innanzi evidenziata, bisogna ribadire che non può in alcun caso essere pronunciata la nullità per inosservanza delle forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge, ex art. 156 cpc.
È evidente, infatti, la differenza tra l’adempimento che grava sul creditore procedente di trascrivere il pignoramento e quello del mero successivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento stesso presso la cancelleria del Giudice dell’esecuzione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
ESECUZIONE FORZATA – NOTA DI TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO: IL TERMINE PER IL DEPOSITO EX ART. 557 CPC È ORDINATORIO
UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE SAREBBE IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TIPICITÀ E TASSATIVITÀ DELLE NULLITÀ NEL PROCESSO ESECUTIVO
Sentenza | Tribunale di Piacenza, Giudice Stefano Aldo Tiberti | 21.08.2019 | n.541
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzione-forzata-nota-di-trascrizione-del-pignoramento-il-termine-per-il-deposito-ex-art-557-cpc-e-ordinatorio
ESECUZIONE FORZATA – NOTA DI TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO: IL TERMINE PER IL DEPOSITO EX ART. 557 CPC È ORDINATORIO
IL MOMENTO FINALE È FISSATO NELLA DATA DI DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE IPOCATASTALE
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Paone | 19.06.2019 | n.450
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzione-forzata-nota-di-trascrizione-del-pignoramento-il-termine-per-il-deposito-ex-art-557-cpc-e-ordinatorio-2
ESECUZIONE: IL MANCATO DEPOSITO DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE NON È SANZIONATO CON L’INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
IL LEGISLATORE HA INTESO NON ADDOSSARE AL CREDITORE LE CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DI UN TERMINE PERENTORIO CHE NON POTREBBE DIPENDERE DA LUI
Ordinanza | Tribunale di Lecce, Giudice Sergio Memmo | 10.05.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzione-il-mancato-deposito-della-nota-di-trascrizione-non-e-sanzionato-con-linefficacia-del-pignoramento
ESECUZIONE: IL TARDIVO DEPOSITO DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE NON DETERMINA L’INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
ESSO PUÒ AVVENIRE FINO ALLA PRONUNCIA DELL’ORDINANZA DI VENDITA
Ordinanza | Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Michele Di Martino | 15.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/39075
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