Nel caso in cui alla trascrizione del pignoramento abbia provveduto direttamente il creditore procedente, quest’ultimo dovrà depositare la nota di trascrizione “non appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”, senza dover rispettare il termine di quindici giorni di cui all’art. 557 II co., c.p.c., previsto per il deposito telematico delle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento. In ogni caso la copia conforme della nota di trascrizione dovrà essere depositata entro il termine per la presentazione dell’istanza di vendita ovvero non oltre l’udienza fissata per la vendita.
Nel caso in cui alla trascrizione del pignoramento abbia provveduto il creditore procedente, la sanzione dell’inefficacia del pignoramento è dettata esclusivamente con riguardo all’omesso o tardivo deposito dei soli atti menzionati dal terzo comma dell’art. 557, c.p.c. (deposito del pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto) e non per il deposito della nota di trascrizione, non avendone il creditore procedente la disponibilità.
L’attestazione di conformità agli originali del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione può essere contenuta in un documento separato, firmato digitalmente dall’avvocato del creditore procedente, contenente l’attestazione del deposito e la dichiarazione di conformità agli originali.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bari, Giudice Laura Fazio, con l’ordinanza dell’01.07.2019.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESECUZIONE FORZATA – NOTA DI TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO: IL TERMINE PER IL DEPOSITO EX ART. 557 CPC È ORDINATORIO
UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE SAREBBE IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TIPICITÀ E TASSATIVITÀ DELLE NULLITÀ NEL PROCESSO ESECUTIVO
Sentenza | Tribunale di Piacenza, Giudice Stefano Aldo Tiberti | 21.08.2019 | n.541
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzione-forzata-nota-di-trascrizione-delpignoramento-il-termine-per-il-deposito-ex-art-557-cpc-e-ordinatorio
ESECUZIONE FORZATA – NOTA DI TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO: IL TERMINE PER IL DEPOSITO EX ART. 557 CPC È ORDINATORIO
IL MOMENTO FINALE È FISSATO NELLA DATA DI DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE IPOCATASTALE
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Paone | 19.06.2019 | n.450
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzione-forzata-nota-di-trascrizione-delpignoramento-il-termine-per-il-deposito-ex-art-557-cpc-e-ordinatorio-2
ESECUZIONE: IL MANCATO DEPOSITO DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE NON È SANZIONATO CON L’INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
IL LEGISLATORE HA INTESO NON ADDOSSARE AL CREDITORE LE CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DI UN TERMINE PERENTORIO CHE NON POTREBBE DIPENDERE DA LUI
Ordinanza | Tribunale di Lecce, Giudice Sergio Memmo | 10.05.2019
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzione-il-mancato-deposito-della-nota-ditrascrizione-non-e-sanzionato-con-linefficacia-del-pignoramento
ESECUZIONE: IL TARDIVO DEPOSITO DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE NON DETERMINA L’INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
ESSO PUÒ AVVENIRE FINO ALLA PRONUNCIA DELL’ORDINANZA DI VENDITA
Ordinanza | Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Michele Di Martino | 15.01.2019
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzionetardivo-deposito
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