Testo massima
Al notaio non può essere genericamente
contestato di svolgere la professione “in un modo troppo spesso manchevole”
senza meglio specificare le contestazioni.
E’ questo il
principio di diritto statuito dalla Cassazione civile con la sentenza n.2145
pronunziata in data 31/01/2014, in materia di responsabilità disciplinare di un
notaio.
Nel caso di
specie, la Corte di appello di Bologna aveva accolto il ricorso presentato da un
notaio avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale che
aveva ritenuto il professionista responsabile della incolpazione di cui alla lettera
b) dell’art. 147 della legge notarile, irrogandogli la sanzione della censura,
per la ritenuta violazione del dovere di svolgere con correttezza e competenza
la funzione di applicazione della legge in ogni manifestazione dell’attività
professionale.
Ebbene, la
Suprema Corte, adita a pronunziarsi sul caso de quo a seguito del ricorso presentato dal Consiglio notarile di
Bologna, ha confermato l’orientamento della Corte territoriale stante l’assenza incolmabile, nella richiesta
di esperimento dell’azione disciplinare, della specificità nella contestazione.
A muovere,
infatti, la domanda di azione disciplinare nei confronti del professionista, il
“modo troppo spesso manchevole di svolgere la professione”, avuto, peraltro,
riguardo al tenore complessivo della condotta professionale e, senza in alcun
modo, accennare ad un qualche seppur minimo “specifico ed individuato
accadimento”.
Se dunque, si
tiene conto afferma in ultima istanza la Cassazione, che il “baricentro della
statuizione impugnata” consiste nella non specificità della contestazione e
nella “non rilevabilità nel comportamento del notaio neanche della ipotesi sub lett. b) art. 147 cit.,(
)”, non può che concludersi per l’accoglimento
del ricorso e il rigetto della domanda di azione disciplinare.
Testo del provvedimento
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