Il principio che consente la stipulazione all’alienante che si affermi proprietario per usucapione, ancorchè l’acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario, costituisce pur sempre un’eccezione rispetto al normale traffico giuridico, che deve svolgersi in termini tali da consentire la verifica formale della provenienza.
Dall’atto rogato devono “normalmente” risultare “le indicazioni necessarie per il suo inquadramento nella vicenda giuridico-temporale su cui opera”, emergenti dalle visure ipotecarie e catastali per un periodo comprensivo del ventennio anteriore alla stipula, e che impongono un completo esame delle risultanze degli atti di provenienza, delle formalità pregiudizievoli ed in genere delle formalità pubblicitarie relative all’immobile nel suddetto periodo.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sez. II, Pres. Di Virgilio – Rel. Tedesco, con la sentenza n. 1186 del 28 aprile 2021.
È accaduto che un notaio presentava reclamo alla Corte d’Appello avverso la decisione della Commissione Regionale di Disciplina, che riconosceva il professionista responsabile di diverse violazioni al codice deontologico e alla Legge Notarile.
La Corte d’Appello confermava i profili di responsabilità, mitigando tuttavia il trattamento sanzionatorio.
La Corte di Cassazione, adita dal notaio, interveniva in merito alla contestata doglianza del ricorrente che censurava la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità disciplinare del notaio per avere ricevuto una molteplicità di atti di trasferimento di immobili sulla base della sola dichiarazione dell’alienante di essere proprietario per usucapione non giudizialmente accertata.
Gli Ermellini sul punto hanno chiarito che pur essendo riconosciuta al pubblico ufficiale la possibilità di ricevere un atto di un immobile usucapito, pur in assenza di un preventivo accertamento giudiziale, ha evidenziato la rilevanza della condotta nell’ambito delle regole poste dal codice deontologico.
Questo impone, infatti il rispetto degli obblighi di chiarezza e di completezza nel redigere il contenuto dell’atto rogato, dal quale devono “normalmente” risultare “le indicazioni necessarie per l’inquadramento dell’atto nella vicenda giuridico-temporale su cui opera”, emergenti dalle visure ipotecarie e catastali per un periodo comprensivo del ventennio anteriore alla stipula, e che impongono un completo esame delle risultanze degli atti di provenienza, delle formalità pregiudizievoli ed in genere delle formalità pubblicitarie relative all’immobile nel suddetto periodo.
Per tale ragione la decisione sul punto della Corte d’Appello è stata giudicata insindacabile.
La Corte di Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso e ha condannato il notaio ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AZIONE DISCIPLINARE CONTRO I NOTAI: LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEI COLLEGI NOTARILI
SUL PIANO DISCIPLINARE NON RILEVA LA CIRCOSTANZA CHE LA SORVEGLIANZA SULL’OPERATO DEL PROFESSIONISTA SIA RISERVATA AL COLLEGIO DI APPARTENENZA
Sentenza | Corte di Cassazione, II sez. civ., Pres. Petitti – Rel. Gorjan | 05.03.2020 | n.6302
SOSPENSIONE PER UN ANNO E DESTITUZIONE
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezione Civile II, Pres. Giusti, Rel. Scarpa | 12.11.2018 | n.28905
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