ISSN 2385-1376
Testo massima
L’erronea indicazione della data di nascita nella nota di iscrizione ipotecaria comporta una sicura incertezza sull’identità della persona del garante, con conseguente invalidità dell’ipoteca originariamente iscritta.
Ciò, non esclude la possibilità di ripristinare una nuova garanzia ipotecaria da attuarsi o nelle forme dell’iscrizione suppletiva o dell’iscrizione di rettifica.
Tuttavia, il notaio negligente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite.
Lo ha stabilito il Tribunale di Napoli, dott.ssa Grazia Bisogni, con la sentenza del 10.03.2011 n. 2835.
In particolare è accaduto che il professionista incaricato della stipula di un contratto di mutuo ipotecario riportava erroneamente la data di nascita del terzo garante nella nota di iscrizione ipotecaria, motivo per il quale la banca chiedeva il risarcimento danni patrimoniali per la perdita della garanzia ipotecaria.
Il Tribunale affermava che, benché l’errata indicazione avesse determinato la nullità dell’iscrizione per obiettiva incertezza sulla persona del debitore, il giudice può comunque ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata
Nel corso del giudizio era emerso che sul cespite erroneamente ipotecato non insistevano formalità pregiudizievoli, per cui all’esito dell’iscrizione di nuova ipoteca iussu iudicis, la banca avrebbe potuto beneficiare nuovamente di un’ipoteca di primo grado.
Alla luce di dette considerazioni, il Tribunale ha disposto la rettifica dell’ipoteca, condannando alle spese giudiziali il notaio negligente.
Sul punto si segnala che la domanda giudiziale era stata introdotta con citazione del 05.11.2010, epoca in cui era da poco entrato in vigore l’art. 59 bis l.n. (introdotto dalla lettera f del comma I dell’art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010 n.110) con il quale è stata attribuita al notaio la facoltà di rettificare errori od omissioni contenuti in atti pubblici o scritture private autenticate e relativi a dati preesistenti alla redazione degli stessi con salvezza dei diritti dei terzi.
La detta disposizione, ha comportato una notevole utilità pratica in quanto permette di raggiungere un risultato altrimenti arduo da ottenere, ossia l’immediata rettifica dell’errore da parte del notaio negligente.
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Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 411/2014