In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la condotta del notaio che “distragga” somme di cui egli dispone quale organo delegato dal giudice civile alle operazioni di vendita e di incasso dei corrispettivi nell’ambito di procedure esecutive immobiliari, integra il reato di peculato (art. 314, c.p.), atteso che, in tal caso, il denaro è sottratto alla finalità pubblica istituzionale e destinato al soddisfacimento di interessi privatistici dell’agente.
Questo è il principio espresso dalla Corte di cassazione penale, Sez. VI, Pres. Tronci Andrea – Rel. Rosati, con la sentenza n. 37515 del 10.09.2019.
In particolare, la vicenda ha riguardato un notaio condannato in primo grado per il delitto di peculato che ha sentito confermare la predetta condanna anche dinanzi alla corte territoriale, ottenendo solo una mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Nello specifico, le contestazioni mosse, in primo grado, all’imputata hanno riguardato l’appropriazione di una somma di oltre un milione di euro di cui ella disponeva quale organo delegato dal giudice civile alle operazioni di vendita e di incasso dei corrispettivi, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare.
Invero, è risultato accertato che l’aggiudicatario dei beni oggetto d’esecuzione aveva corrisposto la somma al notaio, mediante diciassette assegni circolari, da costei posti all’incasso due giorni dopo, con versamento su un c/c bancario diverso da quello intestato alla procedura;
Pertanto, il Giudice dell’esecuzione, non risultando dette somme ancora versate in favore della procedura, aveva intimato al notaio di provvedervi senza che ciò sia mai avvenuto.
Durante il dibattimento, l’imputata ha prodotto la copia di una reversale di pagamento priva di timbro e di sottoscrizione del cancelliere; tale documento è risultato falso e relativo ad altra procedura esecutiva.
La difesa del notaio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 314 c.p., in quanto, avendo comunque versato al legittimo destinatario – nella specie, il competente ufficio giudiziario le somme incamerate per ragione del proprio ufficio, l’imputata non si sarebbe appropriata delle stesse, ma, al più, le avrebbe distratte: condotta che, tuttavia, non è più prevista dalla legge come reato, dopo la riforma dei reati contro la pubblica amministrazione del 1990.
Nell’affrontare il thema decidendum, i giudici di legittimità hanno rappresentato che nel delitto di peculato il concetto di “appropriazione” comprende anche la condotta di distrazione, in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene; anzi, neppure è necessario che l’agente tragga un personale profitto dall’attività illecita, essendo sufficiente che il medesimo compia sul bene un atto di disposizione come se lo stesso rientri nella sua proprietà, anche destinandolo ad un terzo.
In tal senso, secondo il Supremo Collegio, integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni, per effetto della quale gli stessi siano sottratti alla finalità pubblica istituzionale e destinati al soddisfacimento di interessi privatistici dell’agente, dovendo invece escludersi tale fattispecie incriminatrice – ma potendosi pur sempre ravvisare quella dell’abuso d’ufficio, ai sensi dell’art. 323 c.p., soltanto nell’ipotesi in cui la distrazione della res publica a profitto proprio si concretizzi in un uso indebito del bene da parte dell’agente, che comunque non ne comporti la perdita o l’interruzione radicale del rapporto con gli interessi della pubblica amministrazione, con conseguente lesione patrimoniale a danno dell’ente pubblico cui la cosa appartiene
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Corte di cassazione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende. La stessa è stata altresì, condannata alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla banca costituitasi parte civile.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RESPONSABILITA’ DEL NOTAIO: SUSSISTE NEL CASO IN CUI IL BENE È GRAVATO DA IPOTECA GIUDIZIALE
E’ INVECE ESCLUSA QUALORA LE PARTI LO ABBIANO ESPRESSAMENTE ESONERATO SALVO CHE LA PARTE NON DIMOSTRI LA CONOSCENZA DEL GRAVAME PREGIUDIZIEVOLE
Ordinanza | Cassazione civile, Sez. IV civ., Pres. Frasca – Rel. Cirillo | 24.05.2019 | n.14169
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/responsabilita-del-notaio-sussiste-nel-caso-in-cui-il-bene-e-gravato-da-ipoteca-giudiziale
NOTAIO: È RESPONSABILE PER DIFETTO DI MENZIONE DELLA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE DI DIVISIONE
RISPONDE DEI DANNI ARRECATI AL CLIENTE PER LA VENDITA DELLA QUOTA IDEALE DEI BENI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile – Pres Frasca, Relatore Giaime Guizzi | 30.01.2019 | n.2525
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notaio-responsabile-difetto-menzione-della-trascrizione-della-domanda-giudiziale-divisione
RESPONSABILITÀ NOTAIO: COSA RISCHIA IL PUBBLICO UFFICIALE CHE TRASCRIVE TARDIVAMENTE GLI ATTI RICEVUTI?
SOSPENSIONE PER UN ANNO E DESTITUZIONE
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezione Civile II, Pres. Giusti, Rel.Scarpa | 12.11.2018 | n.28905
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/responsabilita-notaio-cosa-rischia-il-pubblico-ufficiale-che-trascrive-tardivamente-gli-atti-ricevuti
NOTAIO: È RESPONSABILE SE STIPULA MUTUO IPOTECARIO SU UN IMMOBILE GRAVATO DA USI CIVICI
IL PROFESSIONISTA DEVE EFFETTUARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI DIVERSI FRA DI LORO
Sentenza | Tribunale di Avezzano, Giudice Giampiero Lattanzio | 07.06.2018 | n.355
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