ISSN 2385-1376
Testo massima
L’omissione informativa ascrivibile al notaio nei confronti delle parti al momento della stipula del rogito è causa di danno economico, che andrà rapportato alle potenziali dirette conseguenze.
È responsabile per violazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, il notaio che al momento della compilazione di un atto si limiti a registrare la volontà delle parti senza compiere tutte le attività necessarie a far conseguire alle parti un regime fiscale più favorevole.
È questo il principio espresso dal Tribunale di Milano, quinta sezione civile, con sentenza depositata in data 25/09/2013.
Nel caso di specie, l’attore aveva acquistato, per mezzo del notaio convenuto, due terreni, chiedendo di usufruire delle agevolazioni fiscali quale coltivatore diretto ovvero, in via subordinata, quale imprenditore agricolo, riservandosi di conseguire la relativa qualifica e di produrre per tempo la documentazione necessaria.
In giudizio, l’attore deduceva che il notaio, all’atto della stipula, si era spontaneamente assunto l’impegno di presentare il relativo certificato all’Ispettorato Provinciale Agrario, senza poi adempiere a tale incombenza e nel contempo lamentava l’omessa informativa da parte del professionista dei limiti operativi dei benefici fiscali richiesti, consistenti nella presentazione della documentazione necessaria nel termine di anni tre dalla stipula dell’atto e nell’onere di provvedere alla coltivazione diretta del fondo per anni cinque, adempimenti che, se conosciuti, avrebbero di certo indotto l’attore a non stipulare l’atto.
Avendo l’attore ricevuto gli avvisi di liquidazione dall’Agenzia delle Entrate a titolo di maggiori imposte di registro ed ipotecaria, oltre a ulteriori sanzioni ed interessi, stante il pronunciato diniego da parte dell’Ente dei benefici, lo stesso conveniva in giudizio il notaio rogante al fine di ottenere la condanna del professionista al risarcimento dei danni patiti, pervio accertamento della responsabilità del medesimo per inesatto adempimento dell’obbligazione contrattuale.
Si costituiva in giudizio il notaio non contestando la sussistenza del rapporto contrattuale ed eccependo sia di non essersi assunto alcun onere in merito alle procedure amministrative successive alla redazione dell’atto sia di aver fornito al cliente una completa informativa in merito alla operatività dei benefici fiscali richiesti.
Il giudice ha ritenuto la domanda fondata, trattandosi di responsabilità per inadempimento contrattuale, l’attore aveva il solo onere di documentare l’esistenza del rapporto contrattuale, confermato, tra l’altro, dallo stesso notaio, ed il fatto dell’inadempimento, mentre sarebbe stato compito del professionista provare in giudizio l’avvenuto esatto adempimento.
Alla luce dei fatti allegati e non smentiti, il Tribunale ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, la responsabilità del professionista, non potendosi l’attività del notaio esaurire nella mera redazione dell’atto, e non comprendere anche tutte le attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e certezza degli effetti dell’atto e del risultato pratico perseguito dalle parti.
In conclusione, non essendovi stata da parte del professionista un’adeguata attività di consulenza fiscale, lo stesso andrà condannato a risarcire il danno a favore del cliente.
COMMENTO
Caro è costato ad un notaio l’omessa informativa nei confronti delle parti al momento della stipula del rogito, nella misura di euro 125.716,00, essendosi il professionista limitato solo ed esclusivamente alla mera registrazione delle dichiarazioni dei clienti.
Il Tribunale di Milano nella suindicata sentenza, recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, ha ben specificato che l’attività del professionista giammai può ridursi alla sterile registrazione delle dichiarazioni dei contraenti dovendosi estendere a tutte le attività preparatorie e successive, tese ad assicurare il raggiungimento dello scopo pratico perseguito dai contraenti.
Tra i compiti incombenti sul professionista andrà, pertanto, ricompresa anche l’attività di consulenza fiscale e tanto al fine di non incorrere in responsabilità per omesso espletamento di indagini diligenti, in conformità a quanto previsto dall’art.1176, II comma cc.
Per altri commenti su responsabilità notaio vedi:
Se nell’adempimento del proprio incarico professionale, il notaio incorre in errore e produce un danno al proprio cliente, deve risarcirlo
Il notaio è tenuto ad esercitare la propria professione con il grado di diligenza richiesto dall’art. 1176 c.c., comma 2
L’opera del notaio deve estendersi a tutte quelle attività dirette ad assicurare la serietà e certezza dell’atto giuridico posto in essere tra le quali è compresa la attività di consulenza in relazione allo scopo tipico dell’atto.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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