In caso di mutuo concesso per una compravendita immobiliare, sebbene il notaio debba compiere le visure ipotecarie e catastali, egli non è tenuto a garantire, nei confronti della banca mutuante, la convenienza economica dell’operazione. La responsabilità del notaio non si spinge sino all’obbligo di accertare se il mutuante potrà soddisfarsi, in sede di espropriazione del bene, a fronte dell’inadempimento del mutuatario. Di talché, il danno subito dal mutuante deve essere provato.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Frasca – Rel. Cirillo, con l’ordinanza n. 25865 del 16 novembre 2020.
I Giudici di legittimità hanno chiarito che, se è pacifico che il notaio è tenuto a compiere le visure ipotecarie e catastali, è altrettanto pacifico che egli non è tenuto a garantire, nei confronti della banca mutuante, la convenienza economica dell’operazione; la sua responsabilità professionale, cioè, non si spinge fino all’obbligo di accertare se la banca mutuante potrà ragionevolmente soddisfarsi, in sede di espropriazione del bene, a fronte dell’inadempimento del mutuatario. Il che vale a maggior ragione nei confronti di una banca, soggetto qualificato e dotato di specifica competenza in materia.
Non è affatto detto che la consistenza di un immobile in termini di numero di vani sia indice, di per sé, di un maggior valore dello stesso; in altri termini, ben potrebbe un immobile di un solo vano avere un valore intrinseco maggiore di quello di un immobile di tre vani, sulla base di elementi che costituiscono variabili indipendenti (altezza, esposizione, vista etc.). Ragione per cui, in ultima analisi, se la banca mutuante avesse avuto dei dubbi sul valore dell’immobile, avrebbe avuto modo di provvedere in prima persona alla stima dello stesso (attività che, come si è detto, le banche svolgono di routine), anche sollecitando il rinvio della stipula; tanto più in considerazione della significativa differenza al ribasso tra il prezzo del preliminare e quello del contratto definitivo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NOTAIO: SEMPRE RESPONSABILE IN CASO DI VENDITA SE UNO DEI PRECEDENTI DANTI CAUSA NON AVEVA MAI ACQUISTATO LA PROPRIETÀ
E’ TENUTO A COMPIERE ATTIVITÀ PRODROMICHE, ACCESSORIE E SUCCESSIVE NECESSARIE PER IL RISULTATO VOLUTO DALLE PARTI
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Scarano | 29.08.2019 | n.21775
RESPONSABILITÀ NOTAIO: È TENUTO A RISARCIRE IL DANNO EFFETTIVO PER LA MANCATA VERIFICA SULLA SITUAZIONE IPOTECARIA DEL BENE
IL DANNO VA LIQUIDATO IN MISURA PARI AL VALORE DELL’IMMOBILE SOLO QUANDO IL PROPRIETARIO NE PERDE LA DISPONIBILITÀ
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. Frasca – Rel. Positano | 13.07.2018 | n.18525
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