Sussiste la responsabilità disciplinare del notaio, a norma dell’art. 28, comma 1, n. 1, della legge notarile, per avere redatto un atto espressamente proibito dalla legge, in ipotesi di omissione della dichiarazione, richiesta dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, di conformità allo stato di fatto dei dati catastali relativi all’identificazione e alla capacità reddituale del bene, senza che rilevi la sola dichiarazione di conformità della planimetria dell’immobile, a sua volta recante i dati catastali identificativi, trattandosi, agli effetti del citato art. 28, di nullità inequivoca ed indiscutibile, in quanto testuale.
Questi principi espressi dalla Cassazione Civile, sez. seconda, Pres. Bucciante – Rel. Giusti, con la sentenza n. 20465 dell’11.10.2016.
Nel caso in questione, la Commissione regionale di disciplina della Regione Lazio, all’esito di una richiesta di avvio di un procedimento disciplinare avanzata dall’Archivio Notarile di Roma, aveva irrogato ad un notaio la sanzione pecuniaria di € 2.000,00, nonché la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione notarile per la durata di otto mesi, ritenendo il pubblico ufficiale responsabile: 1) di tre violazioni dell’art. 28 della legge notarile, sanzionate dall’art. 138, comma 2, della stessa legge, in ragione della mancanza in tre atti, stipulati successivamente all’introduzione della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, e concernenti il trasferimento di diritti reali su fabbricati costituenti unità immobiliari urbane, della dichiarazione di conformità, resa dagli intestatari, sullo stato di fatto dei dati catastali o della relativa attestazione sostitutiva resa da un tecnico abilitato, con conseguente nullità assoluta degli atti, non successivamente sanabile; 2) di quattordici violazioni dell’art. 28 della legge notarile, come sanzionate dal citato art. 138, secondo comma, per mancanza in quattordici atti ricevuti dal gennaio 2011 al dicembre 2012, tutti riguardanti trasferimenti a vario titolo di fabbricati relativi ad unità immobiliari urbane, della medesima dichiarazione prevista dal citato art. 29, comma 1 bis, ed inerente alla conformità allo stato di fatto dei dati catastali, atteso che in calce a tutti detti atti erano presenti postille finali, vergate a mano, contenenti la predetta dichiarazione di conformità, da ritenersi tuttavia nulle, poichè inserite in fase successiva alla formazione dei documenti ed alla sottoscrizione degli stessi da parte del notaio rogante.
La Corte d’Appello di Roma, preliminarmente, rigettava il motivo di reclamo concernente l’invalidità del procedimento disciplinare, eccepita per il fatto che gli addebiti mossi con la richiesta di avvio del procedimento non sarebbero risultati conformi alle violazioni riscontrate nel corso dell’ispezione, individuate e trasfuse nel verbale di ispezione.
La Corte di Roma osservava che il verbale ispettivo e l’atto di avvio del procedimento disciplinare presentano completa autonomia strutturale e funzionale e la conclusione dell’ispezione non comporta preclusione alcuna circa l’accertamento dei fatti nella eventuale successiva sede disciplinare.
Quanto al merito della decisione, relativamente alla ritenuta responsabilità in ordine ai fatti contestati, la Corte d’Appello, nel respingere il motivo di censura, rilevava che la dichiarazione richiesta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 19, comma 14, riguardava la conformità allo stato di fatto non già della sola planimetria dell’immobile, ma anche dei dati catastali, e che l’omissione avrebbe determinato la nullità assoluta dell’atto viziato.
La Corte d’appello, invece, accoglieva la richiesta di rideterminazione della sanzione, rilevando che l’assenza di precedenti disciplinari ed il ravvedimento operoso, sia pure intervenuto successivamente alla decisione della CO.RE.DI., consentivano di ritenere sussistenti le circostanze attenuanti generiche, idonee a sostituire la sanzione interdittiva con quella pecuniaria.
Avverso la decisione, il notaio proponeva ricorso per Cassazione, sulla base di quattro motivi.
Il Ministero della giustizia e l’Archivio notarile resistevano con controricorso.
Con il primo motivo, il ricorrente censurava il fatto che la Corte d’Appello aveva respinto la contestazione di invalidità del procedimento disciplinare, atteso che, per come qualificati nel verbale di ispezione nella fase di accertamento, i presunti illeciti avrebbero dovuto esser considerati sottoponibili ad oblazione e, nel caso di adempimento, a conseguente estinzione.
La Corte d’Appello osservava, in merito, che l’oblazione non aveva determinato l’estinzione di diritto del procedimento disciplinare, giacchè l’estinzione degli illeciti disciplinari rilevati nelle ispezioni concerne, ai sensi dell’art. 145 bis della legge notarile, le infrazioni punibili con la sola pena pecuniaria e non anche, come nel caso di specie, quelle passibili di sospensione.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, sul rilievo che negli atti redatti dal notaio, la presenza della dichiarazione, anche riguardo ai dati catastali, poteva ritenersi desumibile con interpretazione sistematica degli atti rogati.
La Corte d’Appello, in proposito, escludeva che la dichiarazione di conformità dell’immobile ai dati catastali potesse essere surrogata dalla mera dichiarazione di conformità delle planimetrie corredanti gli atti, richiamando l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità secondo cui sussiste la responsabilità disciplinare del notaio, a norma dell’art. 28, comma 1, n. 1, della legge notarile, per avere redatto un atto espressamente proibito dalla legge, in ipotesi di omissione della dichiarazione, richiesta dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, di conformità allo stato di fatto dei dati catastali relativi all’identificazione e alla capacità reddituale del bene, senza che rilevi la sola dichiarazione di conformità della planimetria dell’immobile, a sua volta recante i dati catastali identificativi, trattandosi, agli effetti del citato art. 28, di nullità inequivoca ed indiscutibile, in quanto testuale.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio riguardante le dichiarazioni di conformità ai dati catastali da parte di geometri degli atti rogati dal notaio.
La Corte adita, all’uopo, dichiarava l’inammissibilità per genericità del motivo di ricorso suindicato, in considerazione della mancata specificazione degli atti asseritamente viziati.
Con il quarto motivo il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 138 bis e 144 della legge notarile, relativamente alla quantificazione della sanzione.
Ad avviso degli ermellini, nel determinare la sanzione non nel minimo edittale, il Giudice del merito aveva esercitato motivatamente la propria discrezionalità, tenendo conto del fatto che all’omessa dichiarazione di conformità si era accompagnata la condotta, ritenuta di “obiettiva gravità” dell’apposizione di aggiunte a mano sugli atti originali, successive al perfezionamento degli stessi.
Per quanto suesposto, la Corte rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute.
Per altri precedenti si veda:
DISCIPLINARE NOTAIO: GIURISDIZIONE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA
NON È CONSENTITA L’IMPUGNAZIONE INNANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres. Oddo Rel. Manna Felice 19-06-2015 n. 12732
NOTAIO: È RESPONSABILE SE NON COMUNICA ALL’ACQUIRENTE IL FALLIMENTO DELLA PARTE VENDITRICE
IL DANNO RISARCIBILE È DIMINUITO DEL VANTAGGIO CHE IL DANNEGGIATO HA TRATTO GODENDO DELL’IMMOBILE QUALE PROPRIETARIO
Sentenza | Cassazione civile, Sezione Terza | 19-12-2014 | n.26908 | Autore: Avv. Alice Passacqua
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