ISSN 2385-1376
Testo massima
Il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, con ordinanza può delegare ad un notaio il compimento delle operazioni di vendita di un immobile, ma il professionista delegato non può trasmettere l’investitura a terzi.
Tanto ha stabilito il Tribunale di Napoli, dott. Giuseppe Vinciguerra, con la sentenza del 01.07.2011 n. 8370 in materia di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e garanzia propria.
La vicenda de qua trae origine da un’azione risarcitoria proposta da un soggetto, aggiudicatario definitivo di un immobile sottoposto a espropriazione, avverso l’inadempienza professionale di un notaio il quale, incaricato dal giudice ai sensi dell’art. 591 bis c.c. per curare le attività preparatorie del trasferimento coattivo del detto immobile, aveva illegittimamente nominato un collega coadiutore non preventivamente autorizzato, data la propria impossibilità nel portare a compimento la commissione ricevuta a causa di un’imprevista malattia.
Pertanto, l’aggiudicatario dell’immobile ha convenuto in giudizio il notaio reclamando i danni sofferti a seguito dell’annullamento della vendita dell’immobile, pronunciata dal giudice dell’esecuzione su istanza del debitore pignorato, per illegittimità della delega.
Analizzata la fattispecie, il Tribunale ha ritenuto illegittimo il comportamento tenuto dal notaio in quanto contrastante con l’esplicito rapporto instaurato tra l’autorità giudiziaria ed il professionista, in base al quale è proibita l’adozione di qualsiasi strumento di trasmissione dell’investitura.
Il contegno del professionista integra contravvenzione allo stesso imputabile, poiché nella gestione della pratica non è consentito alcun atto di delega, che se posto in essere inficia la regolarità di tutte le prestazioni compiute dal supplente.
La delega, infatti, pur conforme alle regole dell’ordinamento del notariato, è contrastante con la lex specialis di disciplina del rapporto instaurato tra l’autorità giudiziaria e il coadiuvato. Pertanto, la conseguenza di tale comportamento tenuto dal supplente è l’inefficacia del titolo negoziale prodromico all’acquisto dell’immobile vantato dall’attore.
Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha accertato l’illecito aquiliano del notaio e ha condannato lo stesso al risarcimento dei danni in favore del creditore.
Testo del provvedimento
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