Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
Il NOTAIO richiesto della rogazione di un atto di alienazione avente ad oggetto un bene immobile, tra gli oneri accessori indispensabili per il raggiungimento del risultato perseguito dalle parti, ha, di fatto, quello di compiere le visure, in quanto l’omissione è certamente da ricondurre alla vera e propria negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.
La mancata consultazione dell’ufficio usi civici della Regione da parte del NOTAIO è parificata all’omesso espletamento delle visure immobiliari, con diretta responsabilità del professionista per il danno cagionato.
In caso di concessione di mutuo ipotecario la corretta rilevazione della sussistenza di usi civici da parte del NOTAIO può consentire alla BANCA di effettuare una valutazione, non solo in merito all’opportunità di richiedere altre garanzie, ma addirittura di procedere con la stipula del contratto di mutuo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Dott.ssa Rita Di Salvo con sentenza n. 4563 del 19.04.2017.
Nella fattispecie considerata, una BANCA proponeva azione di risarcimento danni da responsabilità professionale nei confronti del Notaio incaricato di redigere un contratto di mutuo ipotecario atteso che il professionista aveva omesso di rilevare l’esistenza degli usi civici gravanti sull’immobile ipotecato, al momento della stipula del contratto.
Si costituiva il NOTAIO contestando la sussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità.
Il Giudice adito evidenziava le peculiarità della figura del NOTAIO che quale libero professionista esperto in materia, fiscale, successoria ed urbanistica, è tenuto al pari di qualsiasi altro professionista intellettuale ad impiegare la diligenza necessaria ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., nonché tenuto nei confronti delle parti da cui è richiesto, a garantire efficacia giuridica all’atto nel quale ritiene di poter sussumere la fattispecie concretamente prospettatagli e la finalità da queste perseguita.
Circa la natura della responsabilità del NOTAIO, quale esercente un’attività intellettuale, affermava che l’obbligazione alla quale è tenuto il professionista è comunemente qualificata come un’obbligazione di mezzi che, ha ad oggetto, non tanto il raggiungimento di un predeterminato risultato, quanto il massimo sforzo del debitore nel far sì che tale risultato sia raggiunto.
Riteneva, quindi, che il NOTAIO richiesto della rogazione di un atto di alienazione avente ad oggetto un bene immobile, tra gli oneri accessori indispensabili per il raggiungimento del risultato perseguito dalle parti, avesse, di fatto, quello di compiere le visure immobiliari al fine di verificare eventuali pesi gravanti sul bene.
Nel caso di specie, dal momento che la BANCA attrice, aveva incaricato il professionista di verificare l’esistenza di eventuali pregiudizievoli sul bene, lo stesso avrebbe dovuto rilevare la pendenza degli usi civici sull’immobile mediante debita consultazione dell’ufficio usi civici della Regione, attività che, se tempestivamente espletata, avrebbe consentito alla banca di essere informata in merito all’esistenza della formalità pregiudizievole con conseguente valutazione, non solo in merito all’opportunità di richiedere altre garanzie, ma addirittura di procedere con la stipula del contratto di mutuo
Parificava, pertanto, la mancata consultazione dell’ufficio usi civici della Regione all’omesso espletamento delle visure immobiliari, con diretta responsabilità del professionista per il danno cagionato.
Alla luce di dette considerazioni condannava il NOTAIO a risarcire la BANCA dei danni subiti a seguito della perdita della garanzia reale ed al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfendimenti si rinvia ai seguenti provvedimenti puibblicati in rivista:
MUTUO: USI CIVICI SULL’IMMOBILE IPOTECATO, NOTAIO CONDANNATO
IL PUBBLICO UFFICIALE È NEGLIGENTE SE NON CONSULTA TUTTE LE BANCHE DISPONIBILI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Francesco Graziano | 03.10.2016 | n.10660
NOTAIO: RESPONSABILE PER FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI NON RILEVATE
OBBLIGO PROFESSIONALE DI ESEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE ATTIVITÀ PRODROMICHE ALLA STIPULA
Sentenza | Tribunale di Arezzo, dott. Andrea Mattielli | 12.08.2016 | n.942
NOTAIO: RESPONSABILE SE NON SVOLGE LE DOVUTE INDAGINI PER ACCERTARE L’INESISTENZA DI USI CIVICI
LA DILIGENZA PROFESSIONALE IMPONE RISCONTRI PRESSO LA COMPETENTE PA E PRECISI OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELLE PARTI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Avezzano, dott. Francesco Lupia | 30-04-2015
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