ISSN 2385-1376
Testo massima
È affetta da inesistenza la notifica dell’atto di citazione allorché essa manchi del tutto, ovvero quando venga eseguita secondo modalità che esorbitano totalmente dal modello delineato dalla legge, o avvenga in luogo ed a mani di persone che non hanno alcun collegamento con il destinatario.
La circostanza che nella relata di notifica vi sia incertezza circa il compimento di tutti gli adempimenti richiesti dall’art. 140 c.p.c. per il suo valido perfezionamento, oltre che in ordine alla data della loro effettuazione, nel caso in cui l’Ufficiale Giudiziario abbia apposto la propria firma al di sopra del timbro attestante l’avvenuta spedizione del plico raccomandato contenente l’avviso di deposito di copia dell’atto stesso presso la Casa Comunale, omettendo di datare ed apporre la propria sottoscrizione accanto o sopra l’altro timbro destinato ad asseverare detto deposito e l’affissione di altro avviso alla porta della abitazione del destinatario, non comporta la giuridica inesistenza della notifica ma al massimo la sua nullità, sanabile con la rinnovazione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, dott. Alberto Canale, con la sentenza n. 11013 del 04.08.2015, resa nell’ambito di una fattispecie (domanda di risoluzione di un preliminare di vendita con richiesta risarcitoria) del tutto peculiare. Emergeva, in particolare, una mera dimenticanza dell’Ufficiale Giudiziario nella apposizione della data e della propria firma al momento di effettuare le attività propedeutiche prescritte dall’art. 140 c.p.c. al perfezionamento del processo notificatorio.
In pratica, l’Ufficiale Giudiziario aveva timbrato e firmato la relata di notifica nella parte relativa all’asseveramento del compimento della seconda formalità (che va effettuata, ex art. 140 c.p.c., una volta dichiarato di non aver rinvenuto il destinatario, con l’affissione dell’apposito avviso del deposito dell’atto, in busta chiusa e sigillata, alla porta della abitazione), ossia quella relativa alla spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento del biglietto con cui si dà notizia al destinatario irreperibile delle attività suddette.
La sentenza apparirebbe coerente con l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non potendo affermarsi che, nella specie, l’attività notificatoria non sia stata affatto posta in essere, ovvero abbia esorbitato dal suo schema legale o sia stata effettuata in luogo od a mani di persona che non ha alcun collegamento con il destinatario. Si sarebbe trattato, invece, di una nullità ex art. 160 c.p.c., per cui il vizio conseguirebbe alla mancata osservanza delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona cui è fatta o sulla data. Al riguardo, il Tribunale di Napoli ha precisato che, nella specie, la notifica era stata fatta rinnovare in quanto ritenuta nulla stante “una certa dose di incertezza circa il compimento di tutti gli adempimenti richiesti dall’art. 140 per il suo valido perfezionamento ed in ordine alla data della loro effettuazione“, ancorché l’atto fosse stato notificato presso l’esatto indirizzo del destinatario.
Sarebbe stato diverso nel caso in cui l’Ufficiale Giudiziario avesse omesso di sottoscrivere completamente la relata equivalendo ciò ad una mancata notifica comportante la giuridica inesistenza della stessa, in quanto eseguita in totale inosservanza delle norme in materia.
Nel caso di specie, il Giudice, ancorché non lo dica espressamente, probabilmente è stato orientato ad adottare tale soluzione per il fatto che la firma apposta sul secondo timbro, quello deputato ad asseverare di aver spedito la raccomandata a.r. contenente la comunicazione di aver affisso sulla porta dell’abitazione, all’esito della irreperibilità del destinatario, avviso del deposito dell’atto nella Casa Comunale (così come previsto dall’art. 140 C.C.), attesterebbe la veridicità del compimento di detta attività; veridicità che è assistita da fede privilegiata fino a querela di falso.
Sintetizzando, l’aver l’Ufficiale Giudiziario apposto la propria firma solo a conclusione dell’attività notificatoria, esclude l’ipotesi della totale mancanza della notifica e dell’effettuazione in totale osservanza delle norme del Codice di procedura che sostanziano i casi di inesistenza insieme alla consegna dell’atto in luogo ed a mani di persone che non hanno alcun collegamento con il destinatario.
La conclusione del Tribunale di Napoli segue quanto affermato dalla giurisprudenza, abbastanza stratificata, della Suprema Corte, citandosi, a titolo di esempio, Cass. 1614/2005 (indicate nella sentenza in commento) ma anche più recentemente Cass. 1750/2011.
I motivi che giustificano la più radicale sanzione dell’inesistenza, vizio non sanabile con la rinnovazione a differenza della nullità (v. art. 162 c.p.c.), vanno individuati nella esigenza di assicurare pari tutela ai soggetti del giudizio: quello attivo, che ha tutto il diritto di intraprendere il processo per portarlo a conclusione al più presto, in ossequio ai principi della sua ragionevole durata; quello del soggetto passivo il quale, a sua volta, ha diritto di conoscere l’iniziativa giudiziaria nei suoi confronti attivata e di difendersi nell’ambito di un contraddittorio, regolarmente instaurato in ossequio ai principi del giusto processo.
Per concludere, si rammenta che il tema della inesistenza della notifica ha avuto modo di registrare alcune criticità anche nell’ambito del recente processo telematico, essendo già intervenuta la Cassazione per precisare che tale vizio deve senz’altro riscontrarsi, con tutte le conseguenze del caso (impossibilità di rinnovo a differenza della nullità come chiarito da Cass. 8287/2002 e Cass. S.U. 20604/2008), laddove manchi la produzione dell’avvenuta consegna della notifica a mezzo PEC.
La Cassazione (Sezione Lavoro sentenza del 07/10/2015 n. 20072), nella specie, ha spiegato che il comma 3 dell’art. 3 bis della L. 53/1994, introdotto dalla L. 228 del 2012, prevede che la notifica effettuata con modalità telematiche si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’art. 6 comma 1 DPR 11/02/2005 n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’art. 6 comma 2 dello stesso DPR.
Colui che provvede alla notifica deve, quindi, depositare agli atti del giudizio sia la ricevuta di accettazione sia quella della consegna: in difetto il processo notificatorio non può ritenersi perfezionato (è inesistente).
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 582/2015