L’indirizzo del destinatario al quale deve essere trasmessa la copia informatica dell’atto, ai fini della notificazione a mezzo della posta elettronica certificata, è per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Doronzo – Rel. Esposito, con la sentenza n. 9562 del 05.04.2019.
Nel caso di specie, il Tribunale di Bari ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un’agenzia nei confronti di un contribuente. In secondo grado, la Corte d’Appello di Bari, dopo aver disposto il rinnovo della notificazione dell’atto all’agenzia presso la sede legale di Roma, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione perché l’appellante aveva rinotificato l’atto presso la sede di Bari.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione fondato sui tre motivi e l’agenzia ha resistito con controricorso.
Gli Ermellini si sono, dunque, espressi sulla validità o meno della notifica eseguita a mezzo PEC, in difetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed hanno precisato che la notificazione telematica eseguita da (e presso) un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (ReGindE) è nulla, e tale nullità è rilevabile d’ufficio.
Nello specifico, la Corte adita ha rilevato che l’indirizzo del destinatario al quale dev’essere trasmessa la copia informatica dell’atto, ai fini della notificazione a mezzo della posta elettronica certificata, è, per i soggetti diversi dai cittadini residenti, le amministrazioni pubbliche, le imprese costituite in forma societaria e i professionisti, quello risultante dal Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (ReGindE)”.
Un principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “domicilio digitale” con la pronuncia n. 13224 del 25 maggio 2018 – secondo cui “ai fini del domicilio digitale, l’unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante è quello risultante dagli elenchi di cui all’art. 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal “ReGindE”, gestito dal Ministero della Giustizia; coerentemente, l’art. 125 cod. proc. civ. è stato modificato dall’art. 45-bis, comma 1, del D.L. n. 90 del 2014, conv. con mod., in Legge n. 114 del 2014, nel senso di escludere l’obbligo per il difensore di indicare nell’atto introduttivo l’indirizzo PEC “comunicato al proprio ordine” perché già risultante dal “ReGinDe”, in virtù della trasmissione effettuata dall’ordine in base alla comunicazione effettuata dall’interessato”.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il gravame questo ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NOTIFICHE PEC DOPO LE 21: IL PERFEZIONAMENTO AVVIENE QUANDO SI GENERA LA RICEVUTA
INCOSTITUZIONALE RINVIARE ALLE 7 DEL GIORNO SUCCESSIVO
Sentenza | Corte Costituzionale, Pres. Lattanzi – Rel. Morelli | 09.04.2019 | n.75
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifiche-pec-dopo-le-21-il-perfezionamento-avviene-quando-si-genera-la-ricevuta
NOTIFICA A MEZZO PEC: NULLA LA NOTIFICAZIONE DELL’ATTO PRESSO LA CANCELLERIA
L’INEFFICACIA DELL’ELEZIONE DI DOMICILIO FISICO IMPLICA NECESSARIAMENTE LA NOTIFICAZIONE ALL’INDIRIZZO PEC
Ordinanza | Corte di Cassazione sez. sesta, Pres. Amendola, Rel. Vincenti | 14.12.2017 | n.30139
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/38704
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