In tema di notifica a mezzo del servizio postale ex l. n. 890 del 1982, è nulla la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell’ufficiale postale non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o dell’assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto in posizione preferenziale (persona di famiglia, addetta alla casa o al servizio.
È consentita (non diversamente da quanto dispone l’art. 139 c.p.c., per la notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario), la ricezione dell’atto da parte di un soggetto diverso dal destinatario attraverso la previsione di una successione preferenziale tassativa e vincolante delle categorie di persone alle quali la copia deve essere consegnata, successione che presuppone la necessità, ai fini della validità della notifica, dell’assenza di coloro che si trovino in posizione di precedenza per giustificare la consegna a soggetti appartenenti alla categoria successiva.
E di tale assenza o rifiuto l’ufficiale postale (o l’ufficiale giudiziario) deve dare atto nell’avviso di ricevimento (o nella relata).
Tale nullità può essere sanata (oltre che dalla costituzione della parte convenuta, anche) qualora sia provata la ricezione della raccomandata semplice, c.d. informativa, contenente la notizia dell’avvenuta notificazione. Quest’ultima, infatti, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Manna- Rel. Poletti, con la ordinanza n. 28093 del 5 ottobre 2023.
Accadeva che l’avvocato appellante proponeva ricorso in Cassazione, articolato in cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di appello che dichiarava inammissibile la proposizione del gravame per nullità della notificazione dell’atto di appello.
Tale nullità era riferita al fatto che l’avvocato, abilitato ai sensi della L. n. 53 del 1994, aveva compilato “l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito della raccomandata” (CAD)”, e non già l’avviso di ricevimento della raccomandata (quello integrante la notifica a mezzo del servizio postale); e che, comunque, in tale avviso non risultava indicata la qualità del soggetto che aveva ricevuto l’atto, ma esclusivamente il nominativo di questo, privo di qualunque specificazione in ordine al suo rapporto con il destinatario.
Nel primo e secondo motivo il ricorrente deduceva la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui affermava che la notifica dell’atto di appello fosse nulla, siccome effettuata in violazione della L. n. 53 del 1994, artt. 3 e 11, non sanata dalla successiva rinnovazione. Infatti, nel caso di specie,
Sosteneva infatti che la notificazione era pienamente legittima, non rinvenendosi nella L. 53 del 1994, art. 3, alcuna prescrizione di riscontrare nella ricevuta di ritorno l’indicazione della qualifica del destinatario, stante la tassatività delle nullità e l’operatività di questo rimedio solo quando vi è incertezza sulla persona a cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data di notifica.
Inoltre, affermava che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, qualora l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento nello spazio appositamente riservato e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario stesso fino a querela di falso.
La Suprema Corte dichiarava tali motivi infondati, affermando che la notificazione a mezzo postale è nulla qualora da un lato, se effettuata a mani del portiere dello stabile, la relazione dell’ufficiale postale non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o dell’assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto in posizione preferenziale (persona di famiglia, addetta alla casa o al servizio); dall’altro se nella relazione di notificazione sia indicato solo il nome del consegnatario ma non il suo rapporto con il destinatario, a meno che l’appellante non deduca e dimostri la sussistenza, tra consegnatario e destinatario, di uno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione
Il rigetto dei primi due motivi assorbiva l’esame dei restanti. Il ricorso veniva perciò respinto, con condanna del ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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