ISSN 2385-1376
Testo massima
La Corte di Cassazione con l’ordinanza in oggetto ha precisato che, nel caso di notifica a soggetto irreperibile, la cartella di pagamento è nulla se l’Ufficiale giudiziario deposita la copia dell’atto presso un ufficio decentrato della “casa comunale”.
Invero, l’art.140 cpc parla esclusivamente di “casa comunale”, usando quindi una terminologia precisa, insuscettibile di estensione a diversi luoghi e pertanto, anche in applicazione del principio che le formalità dei procedimenti notificatori nei quali la notifica non avviene direttamente al notificando devono essere rispettate rigorosamente, non può che concludersi per la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento (non altrimenti sanate).
Detta regolamentazione si applica per le notifiche eseguite prima che intervenisse la delibera amministrativa che dichiarasse ufficialmente il decentramento dell’ente locale per la ricezione degli atti.
Nel caso di specie l’Ufficiale giudiziario aveva provveduto alla notifica delle cartelle esattoriali nelle forme della notifica agli irreperibili, depositando i plichi presso un ufficio periferico del Comune di Vattelapesca, contravvenendo in tal modo al dettato normativo.
In conclusione, un ufficio comunale periferico non può sostituire la Casa Comunale che rappresenta la sede dell’ente locale nei confronti dei terzi e costituisce il luogo degli atti comunali e degli organi che li deliberano.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3191/2011 proposto da:
BIANCO SPA;
RICORRENTE
contro
G.M.;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1382/2010 del TRIBUNALE di PALERMO del 9.3.2010, depositata il 18/03/2010;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
La BIANCO SPA – Agente Riscossione Province Regione Siciliana ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del Tribunale di Palermo del 18 marzo 2010 che nell’ambito del giudizio di opposizione L. n.689 del 1981, ex art.22, promosso da G.M. relativo ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative per plurime violazioni del Codice della Strada, ha rigettato il gravame e, per l’effetto, ha confermato la decisione del giudice di primo grado, di accoglimento dell’opposizione proposta per avere dichiarato la nullità della notifica delle cartelle di pagamento. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di impugnazione.
La G. si è costituita con controricorso.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art.377 cpc, ha depositato la relazione di cui all’art.380 bis cpc, formulando una proposta per il rigetto del ricorso.
All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO IN DIRITTO Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art.380 bis cpc, che di seguito si riporta:
“Con l’unica censura la ricorrente BIANCO SPA denuncia violazione ed errata applicazione dell’art.140 cpc, per avere i giudici di merito ritenuto non essere state ritualmente notificate alla G. le cartelle di pagamento di cui al preavviso di fermo di beni mobili registrati effettuate con le forme delle notificazioni agli irreperibili, perchè l’Ufficiale giudiziario procedente aveva depositato i plichi presso l’Ufficio nella “Casa del Comune” di (OMISSIS), luogo da considerarsi equipollente alla Casa comunale, attuando una forma di decentramento amministrativo.
La censura è infondata.
E’ incontestato che l’Ufficiale giudiziario addetto ha provveduto alla notifica delle cartelle esattoriali in atti nelle forme di esposte dalla stessa Agenzia di riscossione in ricorso.
Per le formalità previste da quest’ultimo articolo (in base al quale, come noto, la notifica si considera perfetta quando l’Ufficiale Giudiziario attesti di aver depositato copia dell’atto nella Casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affisso avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio del notificando a avergliene dato notizia per raccomandata con avviso di ricevimento) l’intimata ha eccepito la inesistenza della notifica perchè, come si è detto, il deposito dell’atto è avvenuto presso la “Casa Comunale” di via (OMISSIS), che dunque non era la sede ufficiale ma ufficio decentrato del comune di (OMISSIS).
Orbene, accertato che via Orsini n.11 all’epoca delle notifiche non era la sede di comune, ne deriva l’esattezza del rilievo della G., recepita integralmente dai giudici di merito.
Infatti anche se a seguito di delibera comunale alla sede di via Orsini n. 11 risultassero attribuite le particolari forme di autonomia previste dalla vigente legislazione in materia (il che non è comunque dimostrato), è certo che la “casa comunale” è unica per l’intero comune e ha sede presso l’Ufficio centrale del Comune.
Si deve quindi riconoscere che a via (OMISSIS), quand’anche esistesse un ufficio comunale, questo non può costituire la “casa comunale” che rappresenta la sede del comune nei confronti dei terzi e costituisce il “luogo” degli atti comunali e degli organi che li deliberano (Consiglio, Giunta e Sindaco).
Secondo risalente orientamento di questa corte, che appare da condividere, l’art.140 cpc, parla esclusivamente di “casa comunale”, usando quindi una terminologia precisa, insuscettibile di estensione a diversi “luoghi” e pertanto, anche in applicazione del principio che le formalità dei procedimenti notificatori nei quali la notifica non avviene direttamente a.1 notificando devono essere rispettate rigorosamente, non può che concludersi per la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento (non altrimenti sanate) (in tal senso, Cass. 3 febbraio 1993 n. 1321).
La censura mossa alla decisione impugnata è, quindi, infondata per avere la corte di merito applicato in modo corretto l’art.140 cpc”.
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni contenute nella relazione di cui sopra, giacchè non è in discussione il potere di decentramento della pubblica amministrazione, come dedotto dalla ricorrente (su cui ha insistito anche nella memoria illustrativa), ma nella specie l’atto amministrativo è intervenuto solo successivamente alla data di notificazione delle infrazioni.
Infatti la delibera amministrativa (che peraltro ha disposto il decentramento non presso uffici del Comune, ma nella sede dello stesso ente esattore) in atti reca la data dell’agosto 2006 a fronte della notificazione dell’ordinanza ingiunzione del 3.3.2003.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge
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Numero Protocolo Interno : 32/2012