In applicazione del principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario esteso dall’art. 16 quater, comma tre, del d.l. n. 179/2012 anche alle notifiche eseguite con modalità telematica, per il primo (il notificante) il momento perfezionativo è determinato dall’emissione della ricevuta di accettazione e per il secondo (il destinatario) da quella di emissione della ricevuta di avvenuta consegna (vedi Cass. civ. Sez. 6 – 2 n. 22136 del 14.10.2020).
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Torino, Pres. Cortese – Rel. Bonaudi, con la sentenza n. 387 del 19 aprile 2023, con la quale è stata dichiarata la tardività dell’appello notificato correttamente oltre il termine di legge.
L’appellata precisava che la notifica dell’atto di citazione in appello eseguita in data 8 luglio 2022 (a fronte dell’avvenuta notifica della sentenza impugnata in data 6.06.2022) era stata preceduta dalla trasmissione di un altro – parzialmente diverso – atto di appello alla Convenuta, il 7 luglio 2022.
Nelle note scritte sostitutive della prima udienza di comparizione del 22.11.2022, l’appellante formulava istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. osservando che il mancato rispetto del termine perentorio di
trenta giorni, scadente in effetti il 6.07.2022, era stato conseguente a malfunzionamento della rete informatica del proprio studio professionale. In particolare, allegava che il giorno 6 luglio 2022, la rete informatica dello studio dello scrivente legale non funzionava e risultava quindi impossibile accedere a internet e procedere alla notifica dell’atto di citazione e che il 6 luglio alle ore 23:36:01 il messaggio di posta elettronica certificata contenente l’atto di citazione in appello, la procura e la relata di notifica sarebbe regolarmente partito dal suo indirizzo Pec e accettato dal server di posta certificata e non sarebbe stato consegnato per fatti a lei non imputabili.
La Corte torinese ha rilevato che non era stata generata alcuna ricevuta di accettazione o comunque non era documentato che la medesima fosse stata generata; il doc. A10 (che attestava l’accettazione della notifica da parte del server di posta certificata) era costituito in realtà dalla scannerizzazione della stampata del messaggio inviato dal gestore di posta elettronica certificata del notificante (mail-omissis) di “recapito fallito”; dallo stesso (in quanto prodotto appunto come stampata della Pec) non era dato sapere nulla su quando la Pec diretta all’indirizzo Pec del difensore fosse partita, su quale ne fosse il contenuto e quali fossero gli allegati, né sull’avvenuta accettazione della stessa dal sistema.
Né poteva affermarsi che il mancato recapito della Pec del 6 luglio fosse dipeso da fatti non imputabili al notificante, non essendo stato dimostrato il malfunzionamento del sistema di linea.
Per tali motivi, l’appello è stato considerato tardivo e l’appellante non ha potuto godere della rimessione in termini non essendo incolpevole il mancato rispetto delle previsioni di legge.
Conseguentemente l’appellante è stata condannata a rifondere le spese processuali alla banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SPETTA ALL’APPELLANTE DIMOSTRARE LA SUSSISTENZA DI UNO DEI RAPPORTI RICHIESTI DALLA LEGGE AI FINI DELLA VALIDITÀ
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Manna – Rel. Poletti | 05.10.2023 | n.28093
NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA: LA MANCANZA DELL’AVVISO DI RICEVIMENTO DETERMINA LA NULLITA’ NOTIFICA
L’OMISSIONE DELLA NOTIFICA DI UN ATTO PRESUPPOSTO COSTITUISCE UN VIZIO PROCEDURALE CHE COMPORTA LA NULLITÀ DELL’ATTO CONSEQUENZIALE NOTIFICATO
Ordinanza | Cassazione civile, sezione quinta | 05.09.2012 | n.14861
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