Testo massima
E’ tardiva e, dunque, inammissibile l’opposizione proposta oltre i quaranta giorni contro il decreto ingiuntivo notificato in proprio dal difensore via posta elettronica certificata. Detta forma di notificazione è ammessa dal 24 maggio 2013, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte alla Legge 53/1994.
Questo è il principio di diritto espresso nella sentenza n. 98 pronunziata dal Tribunale di Mantova, sezione lavoro, in data 03/06/2014 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, un artigiano coltivatore diretto aveva presentato opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo notificatogli a mezzo pec, deducendo che la tardività fosse dipesa dal fatto che lo stesso aveva attivato la propria casella pec per le comunicazioni di legge, ma nessuno gli aveva comunicato che avrebbe dovuto installare file e/o programmi ad hoc per scaricare determinati documenti o notifiche che avrebbe potuto ricevere.
L’opponente eccepiva dunque la illegittimità costituzionale della disposizione di cui all’art.6 comma 2 del DPR 68/2005 nella parte in cui prevede che la notifica si ha per eseguita (per il destinatario) nel momento in cui viene generata dal server la ricevuta di ricezione e consegna, adducendo che tale normativa si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 4 della Cost. laddove non preveda la certezza che il destinatario dell’atto notificato abbia avuto piena e completa conoscenza dell’atto stesso; chiedeva pertanto che il Giudice adito dichiarasse la tempestività dell’opposizione al decreto ingiuntivo notificato a messo pec essendo l’opponente venuto a conoscenza dell’atto solo nel momento dell’apertura degli allegati contenuti nel messaggio.
Ebbene, il Tribunale di Mantova, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, ha statuito che dopo le modifiche apportate alla Legge 53/1994 dall’art. 16 quater del Decreto legislativo 179/2012, è possibile eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla Legge 890/1982 ovvero a mezzo della posta elettronica certificata, salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.
Detta notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. Per il notificante, la notifica si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione; per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.
Alla luce di ciò, il Tribunale, ritenuto che le conseguenze della mancata o tardiva impugnazione sono l’inammissibilità dell’opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, ha dichiarato inammissibile l’opposizione in quanto tardiva e per l’effetto ha confermato il decreto ingiuntivo.
Testo del provvedimento
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