ISSN 2385-1376
Testo massima
E’ da considerarsi irrituale e pertanto nulla la notifica fatta al coinquilino, ovvero a persona, che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela o non sia addetta alla casa.
Questo è il principio di diritto espresso nell’ordinanza n. 2705 pronunziata dalla Cassazione civile, sezione sesta, in data 6 febbraio 2014.
Nel caso di specie, l’ordinanza trae origine dal ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva ritenuto irrituale la notifica del prodromico avviso di accertamento alla coinquilina, in quanto avvenuta nelle mani di “persona che vive in casa ma si qualifica vicina cui non è inviata raccomandata”.
Ebbene, i giudici di legittimità, chiamati a pronunziarsi sul caso de quo, richiamando i principi espressi nella sentenza n. 13625 del 22 luglio 2004, secondo i quali la consegna della copia a persona, che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela o non sia addetta alla casa non è assistita dalla presunzione di consegna e non realizza la fattispecie notificatoria, hanno rigettato il ricorso.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 106/2014