Provvedimento sottoposto a correzione materiale con ordinanza n. 29749 del 15 novembre 2019
Solo l’indirizzo PEC è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicchè la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della giustizia, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).
Questo il principio ripreso dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. – 3, Pres. Frasca – Rel. Positano, con l’ordinanza n. 24160 del 27.09.2019.
La vicenda trae origine da un ricorso per regolamento di competenza proposto nei confronti di un magistrato del Tribunale di Firenze, nell’ambito di un giudizio per querela di falso ai sensi dell’art. 221 c.p.c., in riferimento a provvedimenti da questo emessi nell’ambito di un giudizio civile.
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della validità del registro INI-PEC ai fini della notificazione degli atti giudiziari, ritenuta inutilizzabile dagli stessi Ermellini con la pronuncia n. 3709/2019. Quest’ultima, probabilmente, era stata frutto di un’erronea valutazione in riferimento ad uno scambio fra INI-PEC, espressamente annoverato all’interno dell’art. 16 ter D.L. 179/2012 fra i pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni in proprio via PEC ex L. 53/1994, con il registro IPA (indice delle pubbliche amministrazioni), che a partire dall’agosto 2014, a seguito della modifica apportata al sopra citato art. 16 ter, non è più considerabile pubblico elenco valido per le notificazioni de quibus.
La Sesta Sezione ha ripreso pedissequamente il principio sopra espresso stabilendo: il ricorso è stato notificato a mezzo PEC “con elezione di domicilio presso l’avvocato Tribunale di Firenze” a un indirizzo di posta elettronica che è quello della cancelleria dell’immigrazione del Tribunale di Firenze, ovvero anche all’indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall’indice nazionale degli indirizzi INI PEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla posizione del giudice, è stato dichiarato non attendibile da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019, secondo cui “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC”.
Nel caso di specie, l’atto è stato notificato al destinatario all’indirizzo PEC della cancelleria dell’immigrazione del Tribunale di Firenze che il mittente, presumibilmente nella relata di notifica, dichiara di aver estratto da INIPEC, ritengono non solo che l’indirizzo PEC a cui è stata inviata la notifica non abbia nulla a che vedere con il destinatario della notifica ma, aggiungono che, essendo stato, l’indirizzo PEC, estratto da INIPEC, tale pubblico elenco non sarebbe “attendibile”.
Una decisione che non convince perché il Registro INIPEC contiene dati provenienti dal Registro Imprese, dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, ed è aggiornato costantemente. Inoltre, l’ordinanza contrasta anche con la pronuncia 9893/2019 emessa dalla sesta sezione della Corte di Cassazione secondo la quale “è valida la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento all’indirizzo di PEC della società in liquidazione estratto dal registro INIPEC, senza che sia necessaria analoga notifica anche al commissario liquidatore”. In quel caso, il ricorso di fallimento fu ritualmente notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della debitrice risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC).
Tale pronuncia ha incontrato le critiche del Consiglio Nazionale Forense, con il presidente Avv. Andrea Mascherin, che ha scritto al Primo Presidente della Corte di Cassazione al fine di individuare una risoluzione definitiva della questione. Il pericolo è che, ove il principio rimanesse fermo, verrebbero messe in discussione centinaia di migliaia di notifiche già effettuate, e con esse i diritti dei cittadini, nonché l’affidamento sulle enormi potenzialità che l’innovazione apporta e potrà apportare a beneficio del processo civile.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NOTIFICA A MEZZO PEC: nulla se proveniente o destinata a un indirizzo non risultante nel ReGindE
Il vizio è rilevabile d’ufficio
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Doronzo – Rel. Esposito | 05.04.2019 | n.9562
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-a-mezzo-pec-nulla-se-proveniente-o-destinata-a-un-indirizzo-non-risultante-nel-reginde
NOTIFICA A MEZZO PEC: NULLA LA NOTIFICAZIONE DELL’ATTO PRESSO LA CANCELLERIA
L’INEFFICACIA DELL’ELEZIONE DI DOMICILIO FISICO IMPLICA NECESSARIAMENTE LA NOTIFICAZIONE ALL’INDIRIZZO PEC
Ordinanza | Corte di Cassazione sez. sesta, Pres. Amendola, Rel. Vincenti | 14.12.2017 | n.30139
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/38704
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