ISSN 2385-1376
Testo massima
Con sentenza n. 19239 del 07-11-2012 la Corte di Cassazione si è espressa sul tema della validità della notifica della cartella esattoriale relativa all’imposta sul reddito, e relativi atti prodromici, effettuata nei confronti del solo marito in caso di dichiarazione dei redditi congiunta.
Il caso trae origine dal ricorso promosso dalla moglie nei confronti della Agenzia delle Entrate, al fine di far valere l’illegittimità della cartella per mancata notifica degli atti prodromici, nonché la nullità della stessa per carenza di motivazione, non essendo stati richiamati i precedenti avvisi.
La Commissione Tributaria, sia in primo grado che in appello, accoglieva il ricorso, affermando che, pur nel rispetto della disciplina dettata dalla L.144/1977 art.17 in tema di notifica nei confronti del marito, la mancata notifica alla moglie avrebbe comportato la mancata conoscenza delle motivazioni dell’atto successivo, con conseguente lesione del diritto di difesa.
In particolare, la CTR affermava l’illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione e per violazione dell’obbligo di allegazione degli atti prodromici.
La Corte di Cassazione, investita della questione su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ribalta le decisioni precedenti, affermando la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, anche alla luce delle precedenti pronunce della Corte Costituzionale (36/98, 128/00, 184/89, ord. 216/04).
In tale ottica la Corte, richiamando il precedente orientamento sia della Corte Cost. che della Cassazione (Cass. 20709/2007, 19896/2006, 22692/2007) afferma che non solo la moglie è legittimata a proporre autonoma impugnazione degli accertamenti a carico del marito mediante impugnazione dell’avviso di mora a lei indirizzato, ma che può anche autonomamente impugnare gli accertamenti a carico del marito, atteso che la notificazione nei confronti di quest’ultimo vale anche nei confronti della moglie stessa.
Afferma, inoltre, la Corte, in tema di motivazione della cartella, che la stessa (allorquando la cartella costituisca il primo atto con cui viene esercitata la pretesa tributaria) può essere operata anche “per relationem”, purchè vengano specificamente indicati gli estremi dell’atto prodromico affinchè il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità. Detto atto, inoltre, non deve essere allegato, ove sia già stato notificato.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5783-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE;
RICORRENTE
contro
B.L.;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 42/2006 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 28/09/2006;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza n. 42/31/06 del 28.09.2006 la CTR della Toscana rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Prato, con la quale era stato accolto il ricorso di B.L. inerente la cartella di pagamento notificatagli per l’anno di imposta 1994 e 1995. La contribuente, in tale sede, aveva lamentato la mancata notificazione nei suoi confronti degli avvisi di accertamento prodromici richiamati dalla cartella stessa – i quali erano stati notificati solamente al coniuge Be.Lu.Vi. ed intestati a quest’ultimo ed alla stessa B.L. – e comunque deduceva la nullità della cartella per mancanza di motivazione. L’Ufficio si difendeva sostenendo la correttezza del proprio operato ed il rispetto nella procedura di notificazione de qua di quanto disposto dalla L. n. 114 del 1977, art. 17.
2. Il giudice di appello confermava la decisione della CTP, ritenendo che, pur se legittima la modalità di notifica in rispetto del dettato normativo della L. n. 144 del 1977, art. 17 – secondo il quale in caso di dichiarazione congiunta effettuata dai coniugi “la notifica della cartella dei pagamenti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli è eseguita nei confronti del marito” -, comunque l’omessa notifica alla moglie ha comportato per essa la mancata conoscenza delle motivazioni dell’atto successivo.
Ciò, secondo il giudice di appello, integrerebbe la violazione da parte dell’amministrazione dei diritti di difesa della contribuente.
La CTR riteneva in definitiva illegittimo il provvedimento in quanto non motivato ed in ragione della violazione dell’obbligo di allegazione degli atti prodromici richiamati.
3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolato in un solo motivo con cui viene eccepita la violazione e falsa applicazione della L. n. 114 del 1977, art. 17 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, commi 1, 2 e 3, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è manifestamento fondato e deve, dunque, essere accolto. Preliminarmente pare utile osservare come sulla interpretazione e la legittimità costituzionale della L. n.114 del 1977, art.17 sia già intervenuta la Corte Costituzionale (C. Cost. 36/98; 128/00), la quale è stata di nuovo investita della questione dalla CTP di Prato nella decisione del caso de qua e con specifico riferimento alla sopravvenienza della L. n.212 del 2000, che all’art.6 prevede l’onere per l’amministrazione finanziaria di assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
La Corte, con ordinanza 216/2004, dichiarava la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale stabilendo che stia al giudice del caso dare diretta applicazione della L. n.212 del 2000, dovendo dunque rileggere il disposto della L. n.144 del 1977, art.17 alla luce dei principi stabiliti dagli art.6 e 7 della legge stessa; è – dunque – suggerita un’interpretazione adeguatrice della L. n. 114 del 1977, art. 17, nel pieno rispetto del diritto di difesa del contribuente, innanzi tutto in relazione all’art. 24 Cost. ma anche a quelle norme presenti nel diritto tributario che comunque costituiscono estrinsecazione del diritto del contribuente alla difesa delle proprie ragioni.
Proprio in tale ottica la Corte Cost. con sentenza n.184/89 aveva già dichiarato non fondata la questione di illegittimità della norma per violazione del diritto di difesa in quanto, nel caso di notificazione al solo marito degli avvisi di accertamento prodromici nulla vieta che la moglie, vincolata a rispondere solidalmente, possa tutelate i propri diritti dinanzi al giudice competente entro i termini decorrenti dalla notifica dell’avviso di mora nei propri confronti, nel caso in cui venga per la prima volta, attraverso tale notifica, a legale conoscenza della pretesa avanzata dall’amministrazione finanziaria, e ciò eventualmente anche per contestare nel merito l’obbligazione tributaria del coniuge.
Nello stesso senso si è espressa questa Corte (Cass. 20709/2007; 19896/2006) secondo la quale, in caso di presentazione di dichiarazione congiunta presentata dai coniugi, la moglie è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito anche mediante l’impugnazione dell’avviso di mora a lei diretto, avviso sul quale si riverberano le illegittimità del prodromico accertamento notificato al marito, venendo altrimenti vulnerato il diritto di difesa della stessa che rimarrebbe ingiustamente responsabile in solido per il pagamento delle imposte accertate a carico del marito cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per la coniuge. Questa Corte si è – però – ulteriormente pronunciata sul punto (Cass. 22692/2007) sottolineando come la moglie sia legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare accertamenti a carico del marito, valendo la notificazione dell’accertamento effettuata nei confronti del marito anche riguardo alla stessa.
Alla luce di tale ricostruzione interpretativa della L. n.114 del 1977, art.17 debbono essere conseguenzialmente lette anche le disposizioni di cui alla L. n. 212 del 2000, art.7 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 che stabilisco l’obbligo di allegazione alla cartella esattoriale, degli atti prodromici alla stessa. Questa corte – difatti – fornendo un’interpretazione non puramente formalistica della L. n.212 del 2000, art.7, comma 1, ha stabilito come la motivazione della cartella esattoriale, che costituisca il primo atto con cui l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, possa essere operata per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell’imposizione, del quale, debbono essere specificamente indicati gli estremi affinchè il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità; ha affermato inoltre che l’atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella. E’ di tutta evidenza difatti come il contribuente, quando abbia a disposizione chiari e precisi riferimenti del provvedimento dal quale trae origine la pretesa tributaria, è nelle condizioni di poter agevolmente assumere le necessarie informazioni non ancora in suo possesso (Cass. 22692/07).
Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito, ex art.384 cpc, comma 2, rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. La resistente va condannata alle spese del presente giudizio, come da dispositivo; concorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese dei gradi di merito.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente;
condanna la resistente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00, oltre agli accessori di legge; dichiara compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito.
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 107/2012