In caso di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e quindi con deposito presso la casa comunale, affissione dell’avviso alla porta del destinatario e invio di raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione si perfeziona, per il destinatario, nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, ed, in ogni caso, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata. In quest’ultimo caso, però, il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con il compimento degli adempimenti stabiliti dalla norma, vale a dire: il deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; l’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; la notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. E’, dunque, necessario che sia documentato, attraverso la produzione del relativo avviso di ricevimento, che la predetta raccomandata informativa, a pena di nullità della notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario o, quanto meno, pervenuta nella sfera (non di conoscenza, ma) di conoscibilità dello stesso, presso il suo indirizzo, salvo che lo stesso non dimostri un fatto impeditivo ovvero che tale fatto impeditivo emerga dalle annotazioni dell’agente postale.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. -2, Pres. D’Ascola – Rel. Dongiacomo, con l’ordinanza n. 10672 pubblicata il 5 giugno 2020.
Un soggetto aveva proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. a un decreto ingiuntivo, eccependo la nullità dello stesso, effettuata nelle forme dell’art. 140 c.p.c., sostenendo di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento in ragione del mancato rinvenimento dell’avviso di deposito sulla porta della sua abitazione e dell’omesso recapito dell’avviso inerente al deposito dell’atto presso la Casa Comunale. Sia in primo che in secondo grado, le sue domande non erano state accolte.
La Suprema Corte, invece, ha accolto il ricorso, specificando che, nel procedimento disciplinato dall’art. 140 c.p.c., la notificazione si compie con la spedizione della raccomandata, che, come atto della sequenza del processo, perfeziona l’effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario. Tuttavia, non diversamente da quanto avviene per il perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante, anche per il destinatario si tratta di un effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l’allegazione – all’originale dell’atto – dell’avviso di ricevimento, le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata. Dall’avviso di ricevimento e dalle annotazioni che l’agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, può, in effetti, emergere che la raccomandata non è stata consegnata perchè il destinatario risulta trasferito oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rivelano che l’atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato e che, dunque, l’effetto legale tipico, a tale evento ancorato, non si è prodotto. In tali ipotesi, dunque, appare evidente che la notifica dev’essere considerata nulla (non inesistente, a meno che l’atto non sia stato indirizzato verso un luogo privo di qualsiasi collegamento con il destinatario) e che, quindi, debba essere rinnovata ai sensi dell’art. 291 c.p.c.. Infatti, tali risultanze rendono quanto meno incerto, e possono addirittura escludere, che il luogo in cui l’ufficiale giudiziario ha svolto l’attività prevista dall’art. 140 c.p.c., sia quello di effettiva ed attuale residenza, dimora o domicilio del destinatario, con i conseguenti riflessi sulla validità della notifica effettuata.
Nel caso di specie, invece, il decreto ingiuntivo tardivamente opposto era stato sì notificato alla destinataria nelle forme previste dall’art. 140 c.p.c., ma dal relativo avviso non risultava che la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la Casa Comunale fosse stata ricevuta dalla destinataria o, quanto meno, pervenuta nella sfera di conoscibilità della stessa.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NOTIFICA EX ART. 140 CPC: valida se eseguita nel luogo in cui si trova la dimora del destinatario
Non è sufficiente la sola produzione della certificazione anagrafica che indichi una residenza difforme
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Campese | 12.03.2020 | n.7119
NOTIFICA: se il destinatario è assente può avvenire anche in un luogo ulteriore rispetto al municipio
Il Comune è libero di designare altre sedi come “case comunali”
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. De Stefano – Rel. Rossetti | 05.09.2019 | n.22167
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno